Si è pronunciato in questi giorni il Consiglio di Stato sul tema delle specializzazioni mediche con sentenza pubblicata in data 19 marzo 2024. Il Consiglio di Stato, Sezione VII, dichiara, in riforma della sentenza appellata, l’improcedibilità del ricorso proposto in primo grado e dell’appello per cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente effettuava una prima iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 presso la scuola di specializzazione di un Ateneo; tuttavia, nell’anno accademico successivo 2021-2021 si sottoponeva anche al successivo concorso, risultando idoneo vincitore; veniva così immatricolata presso la stessa Scuola di Specializzazione ma di un altro Ateneo italiano. Pertanto, rassegnava le dimissioni dalla Scuola ove si era precedentemente immatricolato precisando che le dimissioni dovevano intendersi quale atto obbligato ai fini dell’immatricolazione alla nuova scuola assegnata al fine di evitare l’alea del giudizio e il rischio connesso a tutte le ...