
Come noto, con il comma 519 art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 il Legislatore prevede la possibilità di stabilizzare i contratti del personale, non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi; per tali soggetti in possesso dei requisiti indicati nel predetto comma, si prevede la possibilità di convertire il contratto di assunzione in un contratto a tempo indeterminato.
Con la nostra assistenza è stato possibile allargare l'applicabilità del comma 519 dell'art. 1 L. 27 dicembre 2006 n. 296 anche ad una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo dimostrando la sussistenza di un rapporto di subordinazione.
Si ritiene che al fine di evitare uno squilibrio tra i lavoratori partecipanti alla procedura di cui al comma 519 e 529 della predetta legge finanziaria e la violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento quali ad esempio quello della parità di trattamento, dovrà concedersi attenzione non solo al nomen juris con cui i soggetti venivano assunti presso l’Autorità amministrativa, ma soprattutto al reale svolgimento del rapporto lavorativo, non potendosi sicuramente riservare un trattamento differenziato tra i soggetti che venivano assunti mediante un contratto di lavoro subordinato a termine e coloro che pur essendo assunti mediante contratti di collaborazione prestavano comunque per lunghi anni la prestazione lavorativa a favore dell’Autorità con tutti gli indici della subordinazione, essendovi tra le due posizioni una differenza di carattere meramente formale.
In un caso, in particolare, il rapporto lavorativo intercorrente tra il nostro assistito ed un' Amministrazione era stato regolato mediante numerosi contratti di collaborazione autonoma nonostante lo stesso svolgesse la propria prestazione sotto la direzione e il controllo di un'unica Amministrazione..
Inoltre, i diversi contratti di assunzione (contestabili anche circa la veridicità dei compiti assegnati) avevano formalmente come oggetto le stesse mansioni contabili, di segreteria e amministrative che per definizione chiedono per il loro svolgimento una presenza costante e regolare della lavoratrice sul luogo di lavoro e erano, pertanto, ictu oculi riconducibili a prestazioni di lavoro di natura subordinata.
Il rapporto di lavoro autonomo in materia di collaborazioni coordinate e continuative trova nell’ambito della pubblica amministrazione, come noto, una particolare disciplina finalizzata ad evitare la violazione di quei principi fondamentali che sottendono all’attività amministrativa e all’ordinamento dello Stato quali ad esempio l’accesso ai pubblici incarichi mediante pubblico concorso. In merito il Ministro della Funzione Pubblica ha precisato, anche mediante la circolare n. 4 del 2004, la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione (oltre che nei casi consentiti dalla legge) unicamente per prestazioni di elevata professionalità contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo. In particolare l’elemento dell’autonomia dovrà risultare prevalente, poiché in caso contrario sarebbero aggirate e violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione ex art.li 51 e 97 Costituzione.
Le condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi sono, dunque,: a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente; b) impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; c) specifica indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento dell’incarico; d) temporaneità dell’incarico; e) proporzione fra compensi erogati all’incaricato e le utilità conseguite dall’amministrazione. Risulta pertanto ictu oculi la assenza dei suddetti requisiti di legge suddetti nonché la natura subordinata della prestazione lavorativa effettuata.
Nel caso di specie, pertanto, l’attività lavorativa effettuata dal nostro assistito, non poteva essere in alcun modo ricondotta alla tipologia di lavoro autonomo in questione, in quanto lo stesso svolgeva il proprio lavoro con i vincoli della subordinazione e in condizioni diverse da quelle richieste e dai contratti di assunzione in atti, circostanza questa pacifica e nota anche a tutti i colleghi e di facile riscontro anche mediante un semplice accertamento sul luogo di lavoro di carattere ispettivo. Difatti tutte le condizioni del rapporto lavorativo venivano decise unilateralmente dal datore di lavoro che non solo indicava al lavoratore i giorni, gli orari lavorativi, e le mansioni da svolgere, ma controllava costantemente il corretto svolgimento delle mansioni assegnate, e le presenze giornaliere del nostro assistito anche mediante apposito “badge” per l’attestazione delle presenze. Il rapporto di lavoro si svolgeva, in sostanza, sotto la direzione e il costante controllo dell’Autorità Amministrativa.
Inoltre, la natura simulata dei contratti di collaborazione sottoscritti dal nostro assistito risultava anche documentalmente dal tenore degli stessi in quanto richiedenti tutti l’espletamento di identiche mansioni di carattere amministrativo, quando invece la normativa di riferimento richiede che la collaborazione sia esplicata in relazione ad incarichi specifici e obiettivi da raggiungere del tutto mancanti nel caso in parola ove sono presenti tutti i c.d. “indici” della subordinazione.
Il contratto di collaborazione viene ad essere infatti caratterizzato dalla possibilità del lavoratore di gestire in piena autonomia la prestazione lavorativa, scegliendo quindi, non solo gli orari e i giorni in cui lavorare, ma anche le modalità con cui portare a compimento l’attività richiesta.
Unico vincolo, per il lavoratore assunto con la tipologia contrattuale in questione, è il raggiungimento dell’obiettivo ad esso assegnato consistente in uno specifico incarico assegnato.
E’ lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 4 del 14 luglio 2004 (uniformandosi al copioso e noto orientamento giurisprudenziale in materia) a precisare: “Il vero criterio distintivo del rapporto di lavoro in esame (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa) può essere individuato nella mancanza di subordinazione, come risulta invece disciplinato dagli articoli 2094, 2086, 2104 del codice civile”.
Da quanto si evinceva dalla documentazione e dalle circostanze analizzate nel caso di cui in parola era il Ministero ad indicare al lavoratore anche gli orari di lavoro, chiedendo altresì alla dipendente di attestare le presenze giornaliere.
Altro requisito richiesto dalla normativa di riferimento al fine della configurazione della fattispecie di lavoro autonomo all’interno della Pubblica amministrazione è che la prestazione lavorativa oggetto di accordo sia altamente qualificata e venga prestata per un tempo limitato, tanto che la proroga del rapporto e dell’incarico deve costituire un’eccezione.
Era, dunque, lapalissiano che l’assunzione del nostro assistito era avvenuta in violazione di tutta la normativa di riferimento in quanto non solo la prestazione lavorativa si svolgeva sotto il costante controllo e direzione del datore di lavoro, ma anche le mansioni assegnate al lavoratore non potevano essere considerate in alcun modo altamente qualificate stante l’indicazione nella contrattualistica di produzione ministeriale di compiti con funzione di segreteria; per di più la rinnovazione del contratto di collaborazione costituiva una prassi e non un’eccezione, come voluto dalle previsioni legislative. Così come previsto dagli art.li 1362 e ss. c.c. non ci si può limitare all'interpretazione letterale dell'accordo stretto tra le parti per conoscere la loro reale volontà, ma a rilevare è il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. In sintonia con tale linea di pensiero si pone la Suprema Corte che rileva come il "nomen juris" non ha potere assorbente, "poiché deve tenersi conto, altresì, sul piano della interpretazione delle parti contraenti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1262, comma 2, c.c., e, in caso di contrasto tra i dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione formale non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del contratto" (così Cass. sez. III, n. 2344 del 2003; ex multiis Cass. 14 luglio 2006 n. 16118; Cass. 21 maggio 2003 n. 8022; Cass.9 dicembre 2003 n. 1873).
La continuità della prestazione, l'osservanza di un orario determinato, la cadenza regolare della retribuzione, la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare con conseguente impossibilità di svolgere funzioni diverse da quelle strettamente indicate, determinano la legittima qualificazione del nostro assistito come lavoratore subordinato, con l'adeguato trattamento normativo ivi compresa la pacifica possibilità di concorrere alla procedura prevista dal coma 519 art. 1 della predetta legge finanziaria.
Nonostante vi sia stata la stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma, doveva, dunque, ritenersi applicabile al caso in questione la normativa prevista per il lavoro subordinato, con la conseguente possibilità per il nostro assistito di agire giudizialmente per la trasformazione del contratto di collaborazione in un contratto di lavoro subordinato con tutte le conseguenze di legge.
Ritenendo, dunque, anche in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, che per la giusta e corretta qualificazione del rapporto di lavoro debba tenersi conto delle effettive modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed allo scopo di evitare una disparità di trattamento tra gli stessi lavoratori appariva doverosa l’applicabilità al caso di specie della procedura di cui al comma 519 art. 1 L. 27 dicembre 296.
A soccorrere ai fini dell’applicabilità della detta procedura al caso di specie era anche una interpretazione conforme alla ratio stessa della normativa stessa che si pone l’obiettivo di stabilizzare il personale più vicino all’Amministrazione e facente parte della sua pianta stabile, tanto da espletare la propria prestazione con i caratteri della periodicità e stabilità propri del lavoro subordinato.
Era, dunque, lalapalissiano che per il reale svolgimento della prestazione lavorativa e delle condizione di questa, il nostro assistito rientrava pienamente nella previsione legislativa dato che nonostante venisse formalmente assunto mediante contratti di lavoro autonomo. Pertanto, se non fossero stati ritenuti sussistenti i requisiti richiesti dal citato comma 519 art. 1 L. 296/2006 al caso di specie si sarebbe provocata una lesione dei diritti del lavoratore e dei principi di uguaglianza e parità di trattamento che sottendono all’azione amministrativa e all’intero ordinamento; difatti la posizione del nostro assistito era solo formalmente diversa da quella di qualsiasi altro dipendente assunto mediante un contratto di lavoro subordinato a termine dato che la prestazione di lavoro si svolgeva in maniera continuativa nel tempo e sotto la costante direzione del datore di lavoro.