
Introdotto con il Decreto Legge 126/2019 (c.d. Decreto Scuola) il c.d. "blocco quinquennale" sancisce (superando il precedente vincolo triennale nonché il precedente vincolo quinquennale) l'obbligo di permanenza nella scuola di titolarità per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2020\2021.
Tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato non potranno chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Il nuovo obbligo di permanenza quinquennale ha una valenza di carattere generale. Valido, quindi, per tutte le immissioni in ruolo disposte a partire dall'anno scolastico 2020\2021 a qualsiasi titolo (quindi da qualsiasi graduatoria).
Ad essere modificato è direttamente l’articolo 399, comma 3, del Testo Unico:
3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Rispetto alla normativa previgente quindi:
- Il blocco in questione si applica a tutte le assunzioniquale che sia la graduatoria da cui viene disposta l'assunzione (GAE, GM2018, GM2016, GM concorsi ordinari, ecc.). Il precedente vincolo quinquennale si applicava alle sole assunzioni della scuola secondaria derivanti da GM2018 e futuri concorsi.
- Il blocco si applica non solo ai trasferimenti, alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie ma viene estesoanche agli incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del CCNL comparto scuola.
La normativa prevede espressamente solo alcune eccezioni ed in particolare:
- Personale in ESUBERO O SOPRANNUMERO
Questo significa che nel caso in cui il docente risulti soprannumerario nella scuola di titolarità, potrà eventualmente presentare domanda di mobilità volontaria (o condizionata).
- Titolari della c.d. L. 104:
L'art. 399 del Testo Unico prevede che:
“La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purchè le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico".
Il vincolo quindi non si applica:
- al personale di cui all'art. 33, co. 6, della L. 104/1992, cioè alla persona maggiorenne con handicap gravela quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
- al personale di cui all'art. 33, co. 3, della L. 104/1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di personale è però subordinata al fatto che le suddette condizioni (il riferimento è alle situazioni di handicap grave) siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
Testualmente la normativa prevede solo due eccezioni all’applicabilità del c.d. blocco quinquennale e quindi una sua interpretazione letterale e non costituzionalmente orientata potrebbe divenire fonte di numerose illegittimità.
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Alla luce di quanto sopra lo Studio Legale ha individuato le seguenti categorie di ricorsi (salva la possibilità di analizzare individualmente le singole posizioni degli insegnati che si rivolgeranno al nostro studio tramite l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.):
a. TITOLARI DI LEGGE 104/1992.
A parere dello scrivente studio non c’è motivo affinchè si faccia distinzione tra i titolari di legge 104 considerando oltretutto che possono crearsi situazioni di disparità come ad esempio per i soggetti già titolari e che magari hanno un verbale successivo di aggravamento o comunque per tutti coloro che, essendo titolari precedentemente, hanno ottenuto un’assegnazione incompatibile con le condizioni mediche tutelate proprio dalla normativa di riferimento.
Una volta analizzata la singola posizione predisporremo un’istanza ad hoc al fine di sollecitare l’intervento dell’Amministrazione o comunque al fine di predisporre successivamente il ricorso innanzi al Tribunale competente (si leggano di seguito le specifiche).
b. COLORO CHE SONO STATI ASSUNTI A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO 2018 IL CUI ARTICOLO 10, COMMA 10, DEL BANDO PREVEDEVA ESCLUSIVAMENTE UN LIMITE TRIENNALE.
Tutti coloro che hanno ottenuto l’assunzione a seguito del superamento del concorso straordinario si vedono oggi applicato un vincolo ben diverso rispetto a quello triennale inserito nel bando di concorso per cui partecipavano. Come se non bastasse vedono la loro posizione discriminata rispetto a quella di colleghi che hanno partecipato al medesimo concorso e che sono stati assunti magari pochi mesi prima senza l’applicazione del blocco quinquennale.
c. COLORO CHE PRIMA DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 HANNO AVUTO UN’ASSUNZIONE E HANNO SUPERATO L’ANNO DI PROVA.
Per tali soggetti si sosterrà che la data giuridica dell’assunzione dovrà essere ricondotta a quella dell’iniziale contratto che permetteva il superamento dell’anno di prova alla luce dell’instaurazione di un rapporto di lavoro già prima dell’anno scolastico 2020/2021.
IMPORTANTE:
Qualora non si ricada in una delle categorie sopra indicate, si potrà chiedere il parere dello studio legale sulla possibilità di effettuare ricorso individuale scrivendo al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
MODALITA’ DI RICORSO – GIUDICE COMPETENTE
La competenza per i ricorsi di cui sopra è quella del Tribunale Ordinario in veste del Giudice del lavoro che sarà scelto in base alla sede lavorativa di ogni singolo ricorrente.
Tale ultimo aspetto renderà realizzabile dei piccoli gruppi di ricorrenti per ognuna delle categorie evidenziate ed in particolare per i ricorsi B e C in quanto, come indicato, per il ricorso A sono previsti ricorsi di carattere individuale considerando l’impossibilità di trovare situazioni sovrapponibili tra loro.
Al fine di organizzare i gruppi previa analisi delle singole soluzioni gli interessati dovranno compilare il seguente form
https://forms.gle/FnsFyczGtKwWfaQe8
Per preaderire alle azioni, effettuare il pagamento della quota di euro 30,00 (che sarà sottratta alla somma di adesione di cui sopra) qualora non si sia già provveduto.
Inoltrare allo studio legale la seguente documentazione sia via e-mail (si prega di utilizzare formati pdf e non foto della documentazione) sia via raccomandata (presso il nostro studio sito in Roma alla via San Tommaso d’Aquino n. 47) indicando nell’oggetto della email e su un angolo del plico raccomandato la seguente dicitura “PREADESIONE BLOCCO QUINQUENNALE”:
- procura
- estratto della graduatoria da cui si è avuta la convocazione con l’evidenza della propria posizione
- contratto di assunzione.
- copia documento di identità.
- scheda di adesione.
- breve memo sulla propria posizione.
- copia del bonifico effettuato.
PER LA CATEGORIA A.
Oltre alla documentazione sopra indicata dovrà inoltrarsi allo studio legale anche:
- copia legge 104 e copia eventuale aggravamento;
- memo sulle condizioni personali e familiari.
PER LA CATEGORIA B.
Oltre alla documentazione sopra indicata dovrà inoltrarsi allo studio legale anche:
- prova superamento concorso straordinario 2018.
PER LA CATEGORIA C.
Oltre alla documentazione sopra indicata dovrà inoltrarsi allo studio legale anche:
- contratto di assunzione iniziale;
- decreto superamento anno di prova;
- nuovo contratto di assunzione a.s. 2020/2021.
Lo studio analizzerà ogni singola posizione e contatterà ogni interessato proponendo la soluzione giuridica migliore e più confacente alla propria posizione anche redigendo diffide, istanze gerarchiche ecc.
Il costo delle azioni sarà determinato sulla base dei piccoli gruppi che sarà possibile creare in considerazione della tipologia di ricorso a cui si è aderito e del tribunale competente.
Ogni interessato avrà comunicazione in merito alla tipologia di azione che dovrà effettuare e delle relative tempistiche nonché le istruzioni per concludere l’iter di adesione alle azioni processuali.