La questione definita dal Decreto Ministeriale prevede espressamente all’art. 6 che chi è inserito in GAE con riserva, a seguito di contenzioso pendente ed accolto in fase cautelare, vi permane fino all’eventuale sentenza negativa di merito; il D.M. prevede la possibilità di aggiornare la propria posizione.
Paradossalmente, dunque, il D.M. in questione non è lesivo per i ricorrenti in possesso di provvedimento cautelare e, in ragione della non lesività, questi ultimi non possono impugnarlo non essendovi una lesione concreta, diretta ed attuale che consente, per giurisprudenza costante, la legittimazione ad agire.
E’ vero che, come si legge diffusamente sul web, la regola processuale GENERALE è quella di impugnare gli atti successivi, le graduatorie successive, ecc., ma tale regola non si applica a chi è già all’interno delle GAE in virtù di provvedimento giurisdizionale, ovvero con riserva. A titolo di esempio riportiamo poi che non tutti Voi avete impugnato i D.M. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; molti di Voi hanno impugnato uno solo di questi oppure più di un D.M. (in molti hanno fatto più impugnazioni poiché magari una di queste era stata inoltrata al Presidente della Repubblica, che notoriamente si pronuncia in tempi differenti, ed altre al TAR; oppure al Giudice del Lavoro ed al Giudice Amministrativo; o ancora al TAR per profili di nullità nei 180 giorni e nei 60 giorni per i successivi decreti, ecc., ma difficilmente dal 2014 in poi si impugnarono graduatorie e decreti all’infinito).
Insomma molti di Voi hanno fatto più di una impugnazione per i più disparati motivi, come ad esempio nel caso di diversi legali e sindacati di riferimento, ecc.; tuttavia quasi nessuno di Voi ha mai impugnato i Decreti Ministeriali ab initio e le graduatorie successive ai D.M., e mai ci sono state problematiche sul punto sino ad oggi. E difficilmente ce ne sarebbero alla luce delle due plenarie negative.
Le sentenze del TAR del Lazio che rigettarono i ricorsi sulla questione della mancata impugnazione degli atti successivi all’impugnazione iniziale (oltre che nel merito della vicenda del diploma magistrale) sono state anche riformate dal Consiglio di Stato (CDS n. 4286/10), e percorrere una strada in tal senso ci porterebbe negli anni ad una serie infinita di ricorsi per anni e anni.
Difatti non bisogna cedere alla frenesia dei ricorsi e calibrare per bene, e con scienza e coscienza, le azioni giudiziarie, poiché non versiamo in una situazione in cui chi ha più ricorsi conquista la vittoria. Il non inoltrare un nuovo ricorso non corrisponde in alcun modo a una forma di rinuncia o ad una manifestazione da parte nostra di volervi abbandonare, anzi.
Noi riteniamo che come studio legale non debbano confondersi i piani politici con quelli giudiziari e, dunque, pur rispettando la posizione di chi la pensa diversamente da noi, riteniamo che una nuova azione giudiziaria, per coloro che hanno già intrapreso un ricorso, depotenzi i ricorsi già incardinati e, allo stato, non produca neanche giovamenti politici, incrementando le critiche che da anni si rivolgono ai diplomati magistrali.
Non riteniamo neanche opportuno, per gli stessi motivi e sempre contro il nostro interesse di legali, inoltrare ricorso per i diplomati magistrale che non hanno mai ottenuto un provvedimento cautelare positivo; in questo caso chiaramente vi è la lesività del provvedimento ministeriale, ma non possiamo non considerare che ci sono ben due plenarie di esito negativo, e che dunque l’azione si presenta ad ogni modo temeraria e con possibile condanna alle spese di giudizio.
A maggior ragione le due plenarie, negative per i diplomati magistrale, inciderebbero sulle sorti dei ricorrenti titolari di un provvedimento giudiziario di accoglimento, ed a cui noi non consigliamo di agire nuovamente in giudizio.
Difatti non vi è una espressa previsione che impone di manifestare l’interesse alla permanenza nella graduatoria (mediante azione giudiziale) stessa poiché, come detto, nel caso di specie vi è il Decreto che consente di permanere con riserva all’interno delle GAE aggiornando la propria posizione. Con tale previsione, dunque, a nostro modo di vedere si deroga alla regola generale secondo cui vanno sempre impugnati gli atti che sostituiscono quelli originariamente opposti, poiché sono proprio i nuovi atti a non dimostrarsi lesivi.
Il Consiglio di Stato, peraltro, ritiene che “nessun onere di impugnazione può, infatti, essere posto a carico della parte che si vede inserita nella graduatoria a cui aspira, sia pure con riserva. Tale cautela, adottata dalla Amministrazione per consentire la massima tutela della posizione del privato, nelle more della decisione del merito del gravame già presentato, non causa alcun pregiudizio all’interesse del ricorrente, ma anzi rappresenta il contemperamento tra le esigenze di speditezza dell’azione amministrativa e il minor pregiudizio possibile della posizione giuridica già portata in giudizio. Il ricorso di primo grado è comunque ammissibile” (CDS n. 4286/10).
Nella denegata, e sinceramente non creduta, ipotesi in cui vi fosse una sentenza di improcedibilità del precedente ricorso pendente, anziché un rigetto nel merito che richiama la plenaria, l’effetto sarebbe sempre lo stesso, ovvero il rigetto finale del merito. In ogni caso la pronuncia di improcedibilità, in quanto illegittima, potrebbe essere motivo di appello, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto.
E’ chiaro che si potrebbe obiettare che un’impugnazione cautelativa elimini ogni dubbio ed eccezione di controparte, ma avendo tutti voi sempre omesso di impugnare i D.M. successivi e le successive graduatorie non possiamo che confermare le nostre scelte precedenti, soprattutto alla luce della circostanza che oggi vi è una previsione espressa in tal senso che elimina ogni dubbio.
Il rinunciare al proporre nuovi ricorsi ci limita in prima persona dal punto di vista economico (anche notevolmente visti i numeri potenziali dei ricorrenti) e siamo consapevoli dei problemi che determinerà la nostra scelta, sicuramente non facile da spiegare soprattutto alla luce del fatto che altri studi legali e sindacati agiranno in giudizio con dei prezzi non elevati, con inevitabile acquisizione anche di nostri assistiti, i quali per i compensi richiesti, suddivisi tra più ricorrenti, si determineranno a tentare la sorte con loro.
Comprendiamo le aspettative di tutti per una riapertura delle GAE, ma riteniamo che l’aggiunta di ulteriori ricorsi non necessariamente si accompagni ad una maggiore tutela. Sarebbe incoerente nei confronti delle nostre scelte precedenti (che ripetiamo ha comportato la non proposizione di motivi aggiunti nei confronti delle nuove graduatorie); riteniamo, difatti, di dover intraprendere non ricorsi sicuramente vinti, ma quanto meno caratterizzati dal requisito della fondatezza giuridica.
Nessuno abbandona nessuno. Le strade intraprese e da intraprendere sono e saranno molteplici, come quella Europea anche attraverso l’inoltro di nuovi ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avverso la seconda plenaria. Da parte nostra vi è sempre il massimo interesse alla prosecuzione di ogni azione giudiziaria opportuna, e siamo anche pronti, alla luce di nuove posizioni giurisprudenziali, a predisporre prontamente nuovi ricorsi nei termini di impugnazione (60 e 120 giorni o al Giudice del Lavoro in 10 anni), ma sempre qualora e se convenga e vi sia un mutamento giurisprudenziale.
Avviare un nuovo ricorso risulta, dunque, allo stato non producente e ci riserviamo, qualora e se venissero fissati i meriti, di utilizzare lo strumento dei motivi aggiunti per chiedere lo slittamento delle pronunce definitive.
Vi prego, in ogni caso, di rappresentarci casi particolari contattando direttamente i nostri studi legali. Per le questioni meno tecniche e giuridiche vi invitiamo a pazientare, in considerazione dei funzionali problemi del sistema. A tal proposito potrete contattare anche l’Adida, che il prima possibile vi darà riscontro, così come noi che ci occuperemo sempre e comunque di vicende giudiziarie.
Resta inteso che TUTTI I SOGGETTI IN GAE CON RISERVA DEVONO ORDINARIAMENTE (E NON CON CARTACEO) AGGIORNARE LA PROPRIA POSIZIONE IN GAE COME PREVISTO DAL DM. Diverso è il caso di chi è di ruolo, anche se con riserva, che non deve aggiornare le GAE.
Vi invitiamo, altresì, per ogni chiarimento e confronto del caso, alle riunioni che si terranno nelle seguenti date:
lunedì 06 maggio 2019 primo gruppo alle ore 16:30 e secondo gruppo alle ore 18:00
presso lo studio di Roma sito in Via di San Tommaso d’Aquino, 47 e presso lo studio di Messina sito in via S. Agostino, 4 ;
sabato 11 maggio a Livorno alle ore 15:00 presso la Sala Lem del Palazzo del Portuale in Via San Giovanni 13 e presso lo studio di Messina;
sabato 18 maggio 2019 alle ore 15:00 presso lo studio di Roma e quello di Messina.
Sempre dalla vostra parte.