
La Suprema Corte di Cassazione con diverse decisioni è intervenuta riconoscendo il diritto dei docenti e del personale scuola a vedersi riconosciuto tutto il servizio preruolo (180 giorni di servizio per ogni anno scolastico) per intero con conseguente beneficio economico.
Con due sentenze del 28 novembre 2019 la Suprema Corte ha sancito, in applicazione dei principi di cui alla direttiva europea 1999/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro, in particolare dell’articolo 2 della Direttiva e della clausola 4 dell’allegato Accordo.
Prevedendo criteri differenti per il personale scuola e per i docenti la Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto per il quale il servizio di preruolo e quindi l’attività lavorativa prestata prima della stabilizzazione dovrà essere necessariamente riconosciuta nella sua interezza al fine di non creare situazioni di discriminazione.
La Cassazione ha ribadito il precedente orientamento secondo cui la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale e dalle esigenze del settore.
Non può quindi accadere che l’anzianità maturata da un dipendente ai sensi dell’articolo 486 del D.Lgs. 297/1994 sia differente da quella, o meglio inferiore, rispetto a quella che nel medesimo arco temporale avrebbe ottenuto un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
Precedentemente il servizio di preruolo era calcolato per l’intero per 4 anni di impiego mentre per gli anni eccedenti i detti 4 nella misura di 2/3.
Ad oggi vi è quindi il diritto ad ottenere il riconoscimento intero del servizio di preruolo.
Con sentenza del febbraio 2020 n. 2924 la Suprema Corte è intervenuta nuovamente sull’argomento introducendo un ulteriore, importante, aspetto alla vicenda.
Alla luce della detta decisione la clausola di salvaguardia introdotta dal CCNL del 2011 inerente all’applicazione delle precedenti fasce stipendiarie (due: la prima da zero a due anni di servizio; la seconda da 3 anni ad 8 anni di servizio) dovrà applicarsi a tutto il personale assunto dopo il 2011, ma che abbia almeno un anno di servizio precario svolto prima al 1 settembre 2011.
Prima del nuovo CCNL del comparto scuola entrato in vigore nell’anno 2011 le fasce stipendiarie erano difatti due per gli insegnanti di ruolo e queste con il nuovo CCNL sono state accorpate e sostituite con un’unica fascia stipendiale da zero a 8 anni di anzianità. Il CCNL del 2011 prevedeva però una clausola di salvaguardia per tutti coloro che erano già in servizio al 1 settembre 2010 per i quali si continuano ad applicare le due precedenti fasce stipendiarie.
Sempre tramite l’applicazione del principio di non discriminazione, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il discrimen temporale della detta clausola di salvaguardia (del 1 settembre 2010) illegittimo, creando lo stesso una disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Alla luce quindi delle richiamate decisioni non solo gli interessati potranno richiedere il riconoscimento integrale del periodo di preruolo, ma altresì il diritto di essere inseriti nella fascia stipendiale corretta e prevista dalla precedente contrattazione collettiva.
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