
Sentiamo spesso parlare di Co.co.co., lavoratori a progetto, a partita iva, e tante altre forme contrattuali che nella realtà celano un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ma non tutti sanno che una forte tutela giurisdizionale può portare alla conversione ab origine di tutta questa serie di contratti formali in un solo ed unico contratto, il contratto a tempo indeterminato subordinato.
Lo studio ha ottenuto i primi e più importanti provvedimenti giurisdizionali favorevoli in materia aprendo un nuovo filone giurisprudenziale.
Una campagna importante si anche svolta per la stabilizzazione dei lavoratori precari nella Pubblica Amministrazione. Con il comma 519 art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 il Legislatore previde la possibilità di stabilizzare i contratti del personale in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni; per tali soggetti in possesso dei requisiti indicati nel predetto comma, si prevedeva la possibilità di convertire il contratto di assunzione in un contratto a tempo indeterminato, ma molti lavoratori rimasero esclusi per essere stati assunti con contratti di collaborazione.
Con la nostra assistenza è stato possibile allargare l'applicabilità del comma 519 dell'art. 1 L. 27 dicembre 2006 n. 296 anche ad una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo dimostrando la sussistenza di un rapporto di subordinazione.
Si è ritenuto di aderire a tale campagna concedendo attenzione non solo al nomen juris con cui i soggetti venivano assunti presso l’Autorità amministrativa, ma soprattutto al reale svolgimento del rapporto lavorativo, non potendosi sicuramente riservare un trattamento differenziato tra i soggetti che venivano assunti mediante un contratto di lavoro subordinato a termine, e coloro che pur essendo assunti mediante contratti di collaborazione prestavano comunque per lunghi anni la prestazione lavorativa a favore della P.A. con tutti gli indici della subordinazione, essendovi tra le due posizioni una differenza di carattere meramente formale.
La continuità della prestazione, l'osservanza di un orario determinato, la cadenza regolare della retribuzione, la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare con conseguente impossibilità di svolgere funzioni diverse da quelle strettamente indicate, hanno determinato la legittima qualificazione dei lavoratori come lavoratori subordinati con l'adeguato trattamento normativo ivi compresa la pacifica possibilità di concorrere alla procedura prevista dal comma 519 art. 1 della predetta legge finanziaria.