Il Tar del Lazio, Sezione III bis, presieduto dal Cons. Massimo Luciano Calveri, ha sospeso il D.M. 235/14 di aggiornamento delle G.A.E. e ammesso i congelati SSIS in G.A.E.
E’ il primo gruppo di ricorsi già deciso dal T.A.R. Lazio in sede cautelare sugli oltre 1.500 precari della scuola difesi dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia con ADIDA e La Voce dei Giusti.
Già il 4 agosto, sempre al T.A.R. Lazio, potrebbero esserci nuovi sviluppi sui diplomati magistrali che anch’essi chiedono di entrare in G.A.E.
“È una vittoria davvero importante” riferiscono gli avvocati Santi Delia e Michele, difensori delle due associazioni “Associazione Docenti Invisibili da abilitare” e “La Voce dei Giusti”, “in cui il Tar ha ritenuto di annullare un Decreto del Ministero”.
Il T.A.R. ricordano i legali ha richiamato, per concedere l’immediata ammissione, la recente sentenza sui congelati sul precedente D.M. di aggiornamento. “In quel caso l T.A.R. aveva definitivamente annullato la scelta del Ministero di non consentire ai congelati SSIS oggi abilitati grazie al T.F.A. di poter essere ammessi in G.A.E. Una scelta che, nonostante le nostre precedenti vittorie al T.A.R. e al Consiglio di Stato, il M.I.U.R. ha nuovamente adottato anche con il recente D.M. 1 aprile 2014, n. 235”, commenta l’avvocato Delia.
Per l’avvocato Michele Bonetti “trattasi della prima breccia nel muro delle GAE mediante una coraggiosa decisione del Tar del Lazio; ora dopo questa apertura proseguiremo nella nostra battaglia per l’ingresso nelle Gae dei diplomati magistrali e di tutte le categorie da noi rappresentate. Il Tar dopo la nostra vittoria dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione ha coraggiosamente ribadito la propria giurisdizione sulla materia delle Graduatorie ad esaurimento e ha accolto il nostro ricorso”.
I legali di “ADIDA” e “La Voce dei Giusti” invitano tutti i precari della scuola a non arrendersi e a continuare, tutti uniti e con entrambe le associazioni, nella battaglia. Tutti i congelati potranno partecipare al nuovo ricorso straordinario per ottenere l’ammissione in G.A.E. aderendo entro il 20 giugno 2014.
Ecco alcuni passaggi della sentenza che accogliendo il ricorso degli Avvocati dei precari della scuola rendono finalmente giustizia ad una categoria di docenti, quella dei congelati SSIS, che, per usare le parole del Ministero, hanno “agli occhi di qualcuno, tre difetti: sono pochi, sono qualificati e hanno completamente ragione. Viene il sospetto che siano considerati da troppi come dei “figli di nessuno”.
Il Tar ha ritenuto “che il ricorso sia fondato nella parte in cui censura l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, l’una predicata e l’altra generata dalle norme da ultimo invocate.
In particolare, tali aspetti emergono in modo evidente laddove si consideri che, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo all’iscrizione nella GAE, essa viene ristretta ai soli insegnati già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che, come la ricorrente, pur ammesse alla SSIS, non hanno potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca (peraltro disciplinarmente omogeneo) e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di “congelamento” per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole (nella specie nell’a.a. 2008/2009).
Il tutto in un contesto nel quale, come dedotto dalla ricorrente, non era dato prevedere la data di attivazione dei tirocini formativi attivi, avvenuta nei fatti solo molti anni dopo e all’esito dei quali la stessa ricorrente ha conseguito l’abilitazione per le medesime classi di concorso nell’a.a. 2012/2013.
Aspetto quest’ultimo che accentua ancora di più la disparità di trattamento nel confronto tra ammessi alla odierna domanda di iscrizione, in quanto già iscritti con riserva anche ove, in ipotesi, ancora non abilitati, ed esclusi, come la ricorrente, ancorché ormai abilitati”.
“Infine, per ciò che concerne l’irragionevolezza della disposizione, risalta la mancanza di una chiara logica idonea, nello stabilire un asse di continuità tra SSIS e GAE, a fondare in modo ragionevole l’esclusione in parola come predicato necessario di quella premessa”.