In data 11 luglio 2016 il MIUR ha pubblicato il D.D.G. 643 concernente l’integrazione delle graduatorie di Istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326.
Il decreto disciplina l'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1° agosto 2016, i quali verranno collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia.
Dalla seconda fascia sono nuovamente esclusi i DOTTORI di ricerca nonostante il loro titolo sia apicale nel nostro sistema di istruzione.
Nei mesi scorsi, gli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia hanno accettato l'incarico di assistere un comitato formato da oltre 1.000 giovani in possesso del Dottorato di ricerca, al fine di ottenere il giusto riconoscimento di tale titolo di studio da spendere nel mondo dell'insegnamento scolastico. Invero, per primi, abbiamo già portato avanti questa battaglia al fianco dell'ADI - Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani.
Proprio in questi giorni il Consiglio di Stato ha consentito la partecipazione al concorsone dei dottorati di ricerca facendo leva sull'equipollenza del loro titolo.
Il T.A.R. aveva dapprima accolto e poi, in sede collegiale, rigettato la richiesta di ammissione affermando che il percorso dei dottori di ricerca non può ritenersi equipollente all'abilitazione all'insegnamento che ha caratteristiche asseritamente differenti.
Su questo, invero, non ci siamo mai trovati daccordo. Ecco perchè, sin dall'inizio del nostro percorso sulle ammissioni al concorsone 2016, abbiamo individuato delle categorie che, a nostro modo di vedere, erano in possesso di titoli che possono dirsi equipollenti rispetto all'abilitazione.
Il primo caso su cui si è vinto, difatti, è stato quello di un docente in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per poter essere chiamato quale Professore associato all'Università ma che, secondo il MIUR, non poteva neanche partecipare al concorsone.
Su questa scia, ed argomentanto grazie ad un'articolata teoria sul confronto tra i percorsi abilitativi (1 anno) ed il dottorato (3 anni), siamo riusciti a sostenere che tale titolo dottorato (il più alto del sistema di formazione italiano ed europeo) non può essere ritenuto non sufficiente almeno per la mera partecipazione al concorso.
Il Consiglio di Stato, in sede d'urgenza, ha dunque ribaltato l'esito negativo del T.A.R. ed autorizzato una ventina di docenti a continuare nel loro percorso di esami.
Ecco perchè, seguendo tale linea argomentativa, proveremo a sostenere la Vs ammissione in II fascia GI. Il ricorso sarà rivolto al PDR stante la posizione del TAR sopra richiamata.
Per agire bisognerà in ogni caso presentare specifiche domande di ammissione nelle G.I. come da modelli presenti in calce al decreto.
Chi ha già agito per ottenere l'ammissione a febbraio 2016 NON DEVE AGIRE CON QUESTO NUOVO RICORSO.
PER ADERIRE COMPILA IL FORM E SCARICA LA DOCUMENTAZIONE DI ADESIONE