Nelle scorse ore, in base a una nota del Ministero dell’Istruzione, è emerso il dato secondo cui anche se in ruolo con riserva, dopo il superamento dell’anno di prova, vi è il depennamento da qualsiasi altra graduatoria, ivi comprese quelle del concorso straordinario.
Riteniamo che tale nota, a firma del Direttore Generale del Ministro, nonchè le istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione finalizzate alle immissioni in ruolo del 2020/2021, siano illegittime e pertanto procederemo ad impugnarle unitamente agli atti prodromici, connessi e consequenziali dinanzi al Tar del Lazio proseguendo nella nostra battaglia. Senza se e senza ma.
Pertanto per suddividervi in diverse categorie (poiché vi sono posizioni molto diverse) Vi chiediamo di aderire, solo dopo la lettura delle nostre considerazioni e senza che ciò costituisca alcun impegno, alla nostra preadesione compilando il form che troverete di seguito.
Cercheremo di notificare il ricorso quanto prima confidando nel fatto che il M.I., già diffidato, faccia un passo indietro su una posizione che non andava in alcun modo posta in essere e che doveva e deve essere fermata immediatamente.
La nostra interpretazione della legge risulta completamente opposta a quella del Ministero e, per le motivazioni che riportiamo, consideriamo la scelta adottata abnorme e la stessa legge richiamata incostituzionale.
In questo quadro di incertezza consigliamo a tutti coloro che siano interessati di compilare il nostro form anche se non hanno preso ancora il ruolo da concorso straordinario, e se sono già di ruolo se non hanno, per una serie di motivi, superato il periodo di prova.
Richiamandoci a quanto sotto riportato e deducendo che trattasi di una vicenda su cui ognuno di voi dovrà assumere una decisione personale, non possiamo non riportarvi che l’applicabilità della norma dovrebbe intervenire dopo il superamento dell’anno di prova ed eventualmente potreste rinunciare anche successivamente. Auspichiamo, tra l’altro, che il pronunciamento del TAR possa avvenire il prima possibile.
A differenza di quanto ritenuto dal Ministero con una mera nota priva di qualunque valore cogente per i Giudici che dovranno decidere sulla corretta interpretazione delle norme, a nostro modo di vedere l’eventuale ottenimento del ruolo da GAE, in quanto con riserva, non fa venir meno l’ammissione nelle altre graduatorie se non, anche in tal caso, con riserva legata allo scioglimento della precedente riserva
Proprio per questo, come sopra rappresentato, riteniamo di agire al fianco dei insegnati che la norma ha penalizzato.
Del resto, sempre a differenza di quanto sostiene il Ministero, ci pare che non si possa prescindere nell’interpretazione della normativa dalla circostanza per cui tutti i ricorrenti entrati di ruolo con riserva, superando il periodo di prova, abbiano partecipato e siano inseriti nelle graduatorie del concorso straordinario senza problemi; dunque a maggior ragione al fine di evitare una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, anche sub specie di disparità di trattamento, si impone una lettura costituzionalmente orientata della normativa.
Su questo, non a caso, la nota del Ministero tace del tutto.
Il fatto che il Ministero ritenga che, nel silenzio della Legge, anche l’accettazione del ruolo con riserva dia vita alla cancellazione dalla graduatoria, a nostro modo di vedere, prova l’opposto.
Al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Ministero, il codice civile e quello di procedura prevedono espressamente talune ipotesi per le quali non è ammissibile una rinuncia condizionata (ad esempio in materia testamentaria e, ancora, in caso di rinuncia all’azione giudiziale proposta), senza evidentemente contemplare quella che ci occupa.
Conformemente al principio, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, dunque, non v’è alcun ostacolo per ammettere la rinuncia con riserva dei ricorrenti alla permanenza nella graduatoria del concorso straordinario in ipotesi di superamento del c.d. periodo di prova. Riserva che verrebbe sciolta in positivo o negativo all’esito della fase giudiziale sull’ammissione in Gae.
Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dal Ministero, se esiste un’ammissione con riserva del candidato ordinata dal G.A. cui dover dare ottemperanza, non si riesce a comprendere perché dovrebbe negarsi l’esistenza e la possibilità di riottenere l’inserimento in graduatoria a seguito dello scioglimento negativo della riserva, anche in quanto il ruolo è stato ottenuto con riserva a seguito di un provvedimento cautelare, ovvero un provvedimento non definitivo. Quindi non può non rilevarsi come, al limite, una diversa interpretazione della normativa, favorevole al depennamento dalle graduatorie – quali quelle del concorso straordinario – potrebbe al massimo avere senso solo qualora entrambi gli inserimenti (nelle GAE e nelle graduatorie del concorso straordinario) fossero definitivi, situazione diversa da quella a noi segnalata. Viceversa, se il merito dei giudizi fosse poi negativo si dovrebbe ottenere il reinserimento nella graduatoria del concorso straordinario.
Diversamente opinando vi sarebbe una palese disparità di trattamento con chi ha già accettato il ruolo da GAE (ed ha superato l’anno di prova) ed è inserito nelle Graduatorie del concorso straordinario prima della nuova Legge, non riuscendo a rintracciarsi la ragione per cui si dovrebbe offrire una maggiore tutela ai soggetti che hanno accettato il ruolo con riserva prima (rispetto a quelli dopo) della norma sopravvenuta.
Il fatto stesso che il concorso straordinario fosse aperto anche ai soggetti di ruolo con riserva induce a ritenere che quella sopra proposta sia l’unica interpretazione costituzionalmente orientata.
Anche il dettato letterale tra l’altro, si presta ad includere anche il concorso straordinario; il problema, quindi, a detta di chi scrive, non è tanto giuridico ma concerne l’attuazione e l’interpretazione che vi ha dato il Ministero dell’Istruzione strumentalizzando la vicenda come più volte ha fatto in passato (ad esempio, addirittura depennando prima del merito i diplomati magistrale).
Non resta dunque se il Ministero insiste su questa via nonostante i superiori rilievi, che impugnare tale nota innanzi all’Ag competente in ipotesi di cancellazione dalla graduatoria del concorso straordinario. o dell’anno di prova e per la possibilità di revoca giudiziale.
Oltretutto, e ci venga concessa una considerazione extragiuridica, il singolo ricorrente può a quanto pare anche accettare il ruolo e poi decidere successivamente prima del superamento dell’anno di prova.
In poche parole sono talmente tanti i profili di illegittimità che non si non può pensare che da questa situazione non scaturiscano ulteriori ricorsi e non può escludersi che il Ministero non fornisca, pertanto, chiarimenti nel senso sopra prospettato.
Per effettuare la preadesione all’azione volta all’impugnazione della nota e poter evitare, dunque, il depennamento vi chiediamo di compilare il seguente form.