Con sentenza n. 12251/2025 il TAR Lazio si è pronunciato accogliendo il ricorso proposto avverso il rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero per la classe di concorso AD24 (Lingue e culture straniere – Tedesco).
Nel caso di specie la ricorrente presentava due distinte domande di riconoscimento del titolo estero, una per le classi AD25- Lingua straniera (Tedesco) nella scuola secondaria di I grado e AD24 -Lingua e cultura straniera (Tedesco) nella scuola secondaria e II grado e l’altra per le classi AB25 lingua straniera (Inglese) e AB24 – lingua e cultura straniera (Inglese) nella scuola secondaria di II grado.
Il MIM riconosceva il titolo relativamente alla domanda avanzata per le classi AB24 E AB25 (inglese), mentre rigettava la domanda relativa alle classi di concorso AD25- Lingua straniera (Tedesco) nella scuola secondaria di I grado e AD24 -Lingua e cultura straniera (Tedesco) nella scuola secondaria e II grado.
Il MIM motivava tale rigetto sulla base del presupposto che riconoscere più classi di concorso a fronte di un solo titolo conseguito in Svizzera, integrerebbe una disparità di trattamento rispetto agli insegnanti italiani che, con lo stesso percorso accademico posseduto, devono conseguire tante distinte abilitazioni per poter insegnare sugli ambiti disciplinari richiesti.
Il TAR Lazio, tuttavia, ha ritenuto tale motivazione errata, considerando che non sussiste alcuna disparità di trattamento, soprattutto alla luce della maggiore complessità e durata del percorso formativo in Svizzera rispetto ai percorsi accademici italiani. In particolare, il Collegio ha sottolineato che la formazione della ricorrente risultava ben più articolata rispetto ai percorsi previsti in Italia.
Secondo il Collegio risultano fondati i motivi afferenti al difetto di istruttoria e di motivazione perché “il Ministero può decidere di effettuare il riconoscimento per più classi di concorso anche a fronte di una sola formazione espletata, in quanto ciò che rileva è il contenuto sostanziale ed effettivo della formazione espletata e la sua astratta idoneità ad essere riconosciuta sotto più titoli. In tale ottica prospettica, non può paventarsi alcun pericolo di discriminazione alla rovescia rispetto ai cittadini italiani che, svolgendo in Italia una sola formazione, hanno diritto al riconoscimento di un solo percorso abilitante, essendo il parametro oggettivo unico per tutti gli aspiranti docenti, e cioè la qualità e quantità della formazione svolta” (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VII, sent. n. 6089/2024; ord. n. 587/2025).
Il Tar del Lazio con la citata sentenza annullava il rigetto del MIM, invitando l’Amministrazione a rideterminarsi sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale estera della ricorrente anche in relazione alla ulteriore classe di concorso richiesta.
Si tratta dunque di un’altra importante pronuncia del TAR che si inserisce nel filone dei numerosi provvedimenti positivi in materia di riconoscimento dei titoli esteri ottenuti dal nostro studio e con importanti e ulteriori statuizioni.
