
Il nostro studio legale ha impugnato innanzi il Tribunale Ordinario di Roma il bando dell’INPS per l’ottenimento del “differenziale stipendiale” regolamentato dall’art. 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2019 – 2021.
Numerosi dipendenti INPS con anzianità pregressa ante 2019 lamentavano la lesione della propria posizione lavorativa dall’articolo 7 del bando che dettava i criteri per l’erogazione del detto differenziale; il bando, in violazione delle disposizioni del CCNL di riferimento, agevolava i dipendenti con minore anzianità di servizio.
L’INPS pubblicava il bando nonostante la Presidenza del Consiglio dei Ministri avesse già segnalato la disparità di trattamento tra i dipendenti.
Con il ricorso si è evidenziato come ad essere violato era in primis la ratio e lo stesso articolo 14 del CCNL che ha come finalità quello di assegnare il cd. differenziale stipendiale a tutti coloro che hanno acquisito “il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito nello svolgimento delle funzioni proprie” e quindi di remunerare le capacità professionale dei dipendenti a parità di condizioni. Diversamente con i criteri stabiliti dal bando impugnato si effettuava una irragionevole attribuzione dei punteggi con una evidente situazione di disparità di trattamento tra i dipendenti al punto tale da pregiudicare la posizione dei dipendenti più anziani a favore dei nuovi assunti.
In data 21 luglio 2025 il Tribunale di Roma pubblicava il dispositivo favorevole ai ricorrenti, invitando l’Istituto Previdenziale a rivalutare la posizione degli stessi.
In data 21 agosto 2025 venivano pubblicate le motivazioni di tale decisione fondata su una interpretazione autentica delle norme sottese all’avviso interno pubblicato dall’INPS tra le quali, in primis, il già richiamato art. 14 del CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI TRIENNIO 2019 – 2022, il quale stabilisce espressamente: “1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio”.
“2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area - attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) destinate a tale finalità -, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
- a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate; in sede di contrattazione integrativa tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. È inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previsti dall’art. 43 (Codice disciplinare), comma 3, lett. f), al rimprovero scritto;
- b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c) in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;”.
Lo stesso articolo del CCNL definisce i criteri da utilizzarsi per l’attribuzione del detto “differenziale stipendiale”:
“d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:
1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
2) esperienza professionale maturata;
3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art 31(Destinatari e processi della formazione);
- e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.;
- f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l’applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;
- g) in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1) possono essere inoltre definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di non discriminazione”.
Il Giudice di primo grado condivideva l’assunto attoreo secondo il quale il bando della procedura selettiva, dando prevalenza al criterio dell’esperienza professionale rispetto agli ulteriori indicati dal CCNL, prevedeva una sproporzione eccessiva e non ragionevole dei punteggi attribuiti all’esperienza maturata nella famiglia professionale di appartenenza o nel profilo dell’area del precedente ordinamento, (valutata con 7 punti), rispetto alla precedente esperienza professionale (valutata con soli 0,1 punti) con la conseguenza che i candidati con una maggiore anzianità di servizio a favore dell’ente si vedrebbero pretermessi ad opera di colleghi con minore anzianità lavorativa che però sono stati direttamente assunti nella medesima famiglia professionale di quella per la quale si concorre nel bando.
Nella decisione si sottolinea poi che inoltre, il citato articolo 14 prevede espressamente che al detto criterio non poteva essere dato un peso superiore al 40% del punteggio totale rispetto agli altri criteri – “in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale” - prevedendo così un equilibrio tra gli stessi criteri e non una prevalenza così netta.
L’anomalia della previsione contestata era stata evidenziata anche dal Dipartimento della Funzione pubblica che, con nota del 30 dicembre 2024 invitava l’INPS ad apportare modifiche, mai effettuate.
Muovendosi su tali presupposti l’Ill.mo Giudicante deduceva: “Da quanto evidenziato discende che la previsione contrattuale in esame contrasta con il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. la cui diretta applicabilità nella fattispecie implica una violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale.
Deve, quindi, ritenersi sussistere il diritto soggettivo delle ricorrenti all’espletamento della procedura di selezione ai fini della progressione meramente economica all’interno della medesima area di appartenenza secondo i princìpi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione che sono stati lesi dalle citate previsioni del bando emesso dall’INPS, costituente atto di gestione del rapporto di lavoro avente natura privatistica, laddove prevede la valutazione del criterio dell’esperienza professionale ed il punteggio conseguente.
Occorre, peraltro, considerare quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione n.22029/22 secondo cui : “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale”.
E traeva le seguenti conclusioni: “Nella specie le ricorrenti, che non sono risultate vincitrici nella procedura selettiva de qua, possono agire con l’azione di esatto adempimento nei confronti del datore di lavoro inadempiente al fine di ottenere la ripetizione della valutazione sulla scorta delle doglianze riportate, mentre non sarebbe ammissibile la domanda di accertamento del diritto ad essere inserite nella graduatoria finale come vincitrici, previa attribuzione del punteggio asseritamente dovuto in seguito al riesame dei titoli e dei punteggi contestati in quanto ciò implicherebbe una sostituzione del giudice nelle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione espresse con una votazione numerica, considerando che tale discrezionalità non risulta pattiziamente o unilateralmente vincolata mediante la previsione di punteggi “fissi” collegati alla valutazione dei titoli o di altri presupposti fattuali.
Ne discende la condanna dell’ente convenuto alla rinnovazione della valutazione dei titoli delle ricorrenti ai fini della graduatoria finale della procedura selettiva interna de qua indicata in ricorso”.
Il Tribunale di Roma rilevando l’illegittimità della clausola dell’Avviso pubblico per violazione delle disposizioni normative in materia nonché dei principi di cui all’articoli 97 Cost. accoglieva le domande dei ricorrenti e disponeva la rivalutazione della loro posizione.