Il TAR Lazio (Sezione Prima Bis), con una recente ordinanza, ha riacceso il dibattito sulla legittimità delle esclusioni dai concorsi nelle Forze Armate basate su antecedenti clinici ormai superati. Il caso riguarda un giovane candidato al concorso per 4.918 Allievi Carabinieri, inizialmente escluso a causa di un intervento subito in età pediatrica.
In sede di accertamenti psico-fisici, la Commissione aveva giudicato il candidato inidoneo sulla base di un pregresso intervento correttivo ormai risolto, riconducendo tale condizione alle imperfezioni previste dal Codice dell'Ordinamento Militare.
Con il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, è stata contestata la natura automatica di tale esclusione. Nello specifico la difesa ha sostenuto che la normativa richiede che l’infermità sia esistente al momento dell'accertamento e tale da inficiare le capacità psicofisiche necessarie al servizio. Pertanto, un intervento risolutivo, che ha portato a una completa restitutio ad integrum, non può essere configurato come causa di esclusione, specialmente a fronte di eccellenti risultati nelle prove di efficienza fisica. Inoltre, escludere un candidato perfettamente sano sulla base di una valutazione documentale sommaria contrasta, infatti, con l'esigenza di selezionare i profili migliori e più efficienti e, quindi, con il principio del favor partecipationis.
Con l'ordinanza n. 6508/2026, il TAR Lazio ha accolto le tesi dei difensori, stabilendo che non sia possibile basarsi sulla sola documentazione storica qualora questa entri in conflitto con l'attuale stato di salute del soggetto. Il Collegio ha ritenuto meritevole di approfondimento la posizione del ricorrente, rilevando come la condizione clinica — sebbene oggetto di attenzione normativa — sia stata corretta precocemente e in modo completo. Per superare l'incertezza tecnica, il TAR ha quindi disposto una verificazione, affidando a un nuovo accertamento tecnico-medico il compito di appurare se sussista effettivamente una causa di inidoneità attuale o se il profilo sanitario risulti pienamente compatibile con il servizio militare..
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale fondamentale: il giudizio di idoneità non deve trasformarsi in una sanzione per un passato clinico ormai privo di rilevanza. Il diritto di accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione deve essere garantito a chiunque dimostri, al momento dell'accertamento, il pieno possesso dei requisiti psicofisici necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali.
