Dopo i primi accoglimenti del Consiglio di Stato ex art. 55, comma 10 e dopo la prima ammissione con riserva disposta dal Consiglio di Stato, anche al TAR del Lazio giunge un accoglimento dell’istanza cautelare in cui si ordina al Ministero di rideterminarsi sull’assegnazione del ricorrente.
Lo studente, iscritto per l’a.a. 2025/2026 al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo di Bari e immatricolato presso l’Università degli Studi del Salento di Lecce, seconda delle sedi da lui opzionate, impugnava la relativa graduatoria chiedendo, in via cautelare, la propria ammissione con riserva e in sovrannumero presso la sede indicata come prima scelta.
Il ricorrente lamentava come la sede di Lecce fosse per lui meno gradita, non solo sotto il profilo territoriale, ma anche in ragione della circostanza che il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ivi attivato non sarebbe stato un “corso ordinario”, bensì un corso di “Medicina tecnologica”.
Nel corso del giudizio è emersa una specifica caratterizzazione del percorso di studi attivato presso l’Ateneo di Lecce. Tuttavia, il contenuto peculiare del corso di studi attivato presso tale sede non era stato in alcun modo evidenziato ai candidati nella procedura informatica di presentazione della domanda. La denominazione del corso resa disponibile ai candidati non conteneva, infatti, nel caso dell’Università degli Studi del Salento, specifici riferimenti a un eventuale “indirizzo tecnologico” o ad ulteriori peculiarità del percorso formativo, diversamente da quanto avveniva per altri corsi di studio, per i quali tali specificazioni risultavano invece espressamente riportate nella denominazione inserita dall’Ateneo competente.
Il TAR ritiene che al danno grave e irreparabile prospettato dal ricorrente, in relazione al contenuto peculiare del corso attivato presso l’Ateneo di attuale immatricolazione (quello di Lecce), possa porsi adeguato rimedio accogliendo l’istanza cautelare e ordinando all’Amministrazione resistente di rideterminarsi, ora per allora, sull’assegnazione del ricorrente, senza considerare la scelta dell’Università degli Studi del Salento da quest’ultimo inconsapevolmente operata. Per la lettura del provvedimento clicca a latere
