Si conclude positivamente il procedimento amministrativo, avviato dall’USR dell’Umbria, volto a risolvere il contratto di una docente assunta a tempo indeterminato in virtù del diritto di precedenza sancito dalla Legge 68/99, accogliendo la tesi dello Studio Legale Bonetti Delia
L’Avvocato Bonetti, che ha curato gli interessi della docente, così commenta: “siamo molto soddisfatti della decisione, in quanto la P.A. ha riconosciuto il diritto vantato dalla docente. Ha avallato la nostra tesi ed ha ritenuto di confermare la docente in ruolo, valutando la stessa come beneficiaria delle disposizioni della Legge 68/99. La speranza è che tale provvedimento possa essere un precedente sul quale basarsi per questioni analoghe in futuro”.
Nello specifico, la docente non risultava inserita nelle liste di collocamento mirato al momento della stipulazione del contratto, venendo meno uno dei principali requisiti dell’assunzione prioritaria. La docente, difatti, era decaduta a seguito della stipulazione di un contratto a tempo determinato cui non era seguito il rinnovo della domanda di iscrizione.
Tuttavia, l’Amministrazione decideva di tornare sui propri passi a seguito dell’intervento del nostro studio legale, che presentava una istanza dalla quale scaturiva una approfondita attività istruttoria svolta dall’Amministrazione.
Il procedimento si concludeva con il provvedimento nel quale “si comunica che il procedimento avviato con nota Prot. nnnn del gg/mm/aaaa può intendersi concluso favorevolmente per la S.V., pertanto, si conferma la sua nomina in ruolo quale beneficiaria di riserva”.
In altri casi analoghi l’Amministrazione, contrariamente a quanto appena descritto aveva risolto in contratti a tempo indeterminato, stipulati dagli insegnanti.
Ciò è dovuto al fatto che la Legge 68/99 prevede che l’iscrizione nelle liste di collocamento mirato sia conditio sine qua non ai fini dell’assunzione privilegiata; per di più dalle stesse si decade automaticamente a seguito della stipulazione di un contratto, anche di brevissima durata (infatti, non è raro che nel comparto scuola vengano stipulati contratti di un solo giorno). Tale iscrizione, poi, si realizza soltanto previa presentazione dell’apposita domanda, rendendo, di fatto, gravoso l’onere dei docenti, che, invece, dovrebbero essere tutelati dalla summenzionata norma, rubricata al titolo “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Invece, una rigida e cieca applicazione delle regole previste nella norma, ha determinato, in molti casi analoghi, lo scioglimento del rapporto contrattuale, determinando gravissime conseguenze nei confronti di docenti già particolarmente fragili a causa della loro condizione, che, di fatto, hanno perso la propria posizione professionale a causa di una norma che in realtà dovrebbe proteggerli e tutelarli.
