Il primo obiettivo è ottenere un provvedimento prima del 6 agosto che consenta la presentazione della domanda per ricorsi individuali che aderiranno entro il 3 agosto 2020.
Un comma di una Legge finanziaria vecchia di 19 anni, viene rispolverato per escludere dalla partecipazione ai prossimi concorsi per l’accesso alle specializzazioni mediche.
Chi è iscritto al corso di formazione triennale di Medicina generale, magari al primo anno e con corso non ancora iniziato (si inizierà il 26 settembre ma le graduatorie sono vigenti dal mese di marzo 2020), da quest’anno, non potrà partecipare neanche alla prova di ammissione per l’accesso alle specializzazioni.
Non potrà, dunque, come avveniva in passato, partecipare alla prova e, solo in caso di ammissione, valutare se abbandonare definitivamente il corso seguito di MMG per optare per quello di SSM, ma dovrà rinunciarvi preventivamente, con il rischio di perdere quanto sin’ora fatto a MMG e di non ottenere l’auspicato accesso.
Il nuovo Regolamento, pubblicato il 23 luglio in Gazzetta Ufficiale, conferma tale nuova previsione anche in quanto, in sede consultiva sul testo, il Consiglio di Stato aveva provveduto a scrivere, esso stesso, il testo attualmente vigente. In quella sede il Ministero aveva spiegato alla Sezione consultiva che il nuovo intervento sarebbe stato animato da una “mera esigenza di chiarezza del testo regolamentare”, e non all’innovazione della disciplina.
Ciò che è venuto fuori, al contrario, è che dopo 19 anni dall’introduzione dell’incompatibilità prevista all’art. 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, l’oscurità di quel testo, viene oggi interpretato all’opposto di quanto lo sia stato in passato.
E’ pacifico, difatti, che in questo ventennio tanto il corsista di MMG, quanto quello di SSM già frequentante altra scuola, ben potessero partecipare alle nuove prove e, se superate, scegliere di optare per la nuova scuola o continuare con la precedente. Oggi, al contrario, quell’interpretazione viene ribaltata e la norma usata per sostenere la legittima possibilità di sostenere l’esame di accesso alle SSM, serve a giustificare l’opposto.
Paradossalmente, tuttavia, tale preclusione non è estesa (come sostiene la stessa norma del 2001) anche per escludere i corsisti di SSM che mirano a partecipare al concorso per provare ad ottenere una nuova scuola o sede.
Anche la nuova disciplina sulla valutazione dei titoli, ci appare illegittima in quanto esclude dalla valutazione taluni titoli sol perchè in possesso di un candidato (già dipendenti del SSN e delle strutture accreditate) rispetto ad un altro. In tal senso la previsione è di Legge (16 luglio 2020, n. 76) ragion per cui dovrà sollevarsi questione di costituzionalità.
La nuova Regolamentazione, oltre a pregiudicare migliaia di giovani che avevano programmato le proprie scelte sulla base di un diverso assetto normativo (che è fonte primaria), è a nostro modo di vedere platealmente illogico ed illegittimo e verrà perseguito innanzi al TAR chiedendone l’annullamento al fine di consentire a tutti i giovani medici di partecipare alle prove.
L’obiettivo è quello di far partecipare i ricorrenti alla prova di ammissione per l’accesso alle specializzazioni, previste per il prossimo 22 settembre.
Verranno predisposti ricorsi individuali e collettivi.
Per i ricorsi individuali, l’azione ha un costo di euro 2.000,00, comprensivo di IVA, C.P.A. e contributo unificato.
Il ricorso collettivo, invece, ha un costo di euro 500,00, anche in tal caso onnicomprensive di IVA, C.P.A. e contributo unificato.
Dalle superiori quote, oltre ai saldi condizionati alla vittoria, restano escluse le sole eventuali spese per la notifica per pubblici proclami che, ove necessarie, saranno dovute da ciascun aderente e l’eventuale fase di appello cautelare che, entrambe le parti potrebbero proporre all’esito del giudizio di sospensiva di primo grado.
Resta esclusa dai superiori costi l’eventuale proposizione dei motivi aggiunti che, ove sia necessario fare, avranno un costo di € 250,00 ad aderente oltre la quota parte delle spese (€ 500 oltre contributo unificato per ricorsi singoli). L'eventuale saldo (rispetto a quanto in totale pagato a titolo di acconto e quota finale) sarà dovuto solo in ipotesi di vittoria e sarà parametrato al risultato ottenuto (sempre e comunque al di sotto dei minimi tariffari). In ipotesi di condanna alle spese giudiziali da parte dell’Amministrazione tali spese legali saranno, per espresso accordo al quale qui si aderisce, di competenza esclusiva dei legali stessi che si addosseranno in via esclusiva ogni onere economico per ottenerne la liquidazione. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile alla sottoscrizione di quanto necessario per consentire tale recupero del credito a favore dei legali (sottoscrizione deleghe, procure, incassi, etcc.).
Per partecipare al ricorso riteniamo necessario presentare la domanda di partecipazione al concorso (anche con modalità difformi rispetto a quelle previste dal Ministero).
Trattasi, a nostro avviso, di una possibile condizione di ammissibilità del ricorso ed è considerata tale da una parte della giurisprudenza amministrativa.
Per tale ragione Vi rimetteremo quanto prima la domanda da inoltrare a mezzo pec e/o a mezzo raccomandata a.r. agli indirizzi del M.U.R., qualora non riusciste a compilare quella online sul portale Universitaly, che sarà aperta dal 28 luglio 2020.
L'INOLTRO DELLA DOMANDA E' FORTEMENTE CONSIGLIATO.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ PERVENIRE PRESSO LO STUDIO ENTRO IL 3 AGOSTO 2020 PER I RICORSI INDIVIDUALI, ENTRO IL 20 AGOSTO 2020 PER I RICORSI COLLETTIVI.
Per aderire all’azione sarà necessario seguire pedissequamente le istruzioni che seguono:
Si invita a prestare particolare attenzione nell'inserimento dei dati nel FORM online con l'avvertimento che le comunicazioni da parte dello studio avverranno a mezzo e-mail all'indirizzo indicato al momento della compilazione del FORM. Per tale ragione Vi invitiamo a indicare esclusivamente indirizzi e-mail e non indirizzi pec.
La mera spedizione della documentazione di adesione a mezzo posta, mail, pec o fax, seppur nei termini indicati, non comporta accettazione dell’incarico ed i legali, anche senza previa comunicazione, potranno non dar seguito al mandato ricevuto e restituire, su richiesta dell’interessato, la quota eventualmente versata. È onere del ricorrente, pertanto, verificare l’effettiva accettazione del mandato. Ogni comunicazione informativa verrà inoltrata a mezzo mail nelle varie fasi del contenzioso ove i sottoscritti difensori lo riterranno opportuno e gli atti difensivi predisposti saranno disponibili in sola visione presso gli studi professionali degli stessi previo appuntamento da concordare con le segreterie. Copia degli stessi non verrà, in ogni caso, fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli aderenti confermano espressa consapevolezza.
Restiamo, in ogni caso, a disposizione per ogni chiarimento e, con l’occasione, porgiamo cordiali saluti.
Studio legale Avvocato Michele Bonetti
via San Tommaso D'Aquino, 47 - 00136 ROMA
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