Dopo le vittorie con le quali, per primi, siamo riusciti ad affermare precetti innovativi al Consiglio di Stato (vedi qui), possiamo accettare nuovi mandati su nuovi elementi peculiari che rendono ancora tempestive le azioni.
Il concorso per l’accesso alle Specializzazioni Mediche, difatti, presenta plurime criticità su cui verranno avanzate azioni giudiziali specifiche e calibrate rispetto alla posizione del singolo candidato.
Nei termini decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria abbiamo proposto varie azioni legate a diversi temi che, tuttavia, oggi, stante la scadenza del termine, non possono essere riproposte.
A seguito di due recentissime pronunce di accoglimento del Consiglio di Stato su ricorsi patrocinati dal nostro Studio che hanno portato all’immatricolazione dei nostri ricorrenti presso le Scuole di Specializzazione prescelte (ordinanze cautelari nn. 602 e 626/2021), sono sopravvenute invero due importanti circostanze che consentono di agire su nuovi temi su cui l’azione è tempestiva.
Due sono i fronti su cui sarà possibile agire a seguito degli ultimi arresti giurisprudenziali:
1) Il mancato aumento dei posti nonostante la L. 30/12/2020, n. 178, art. 1, commi 421-2, preveda esplicitamente di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, stanziando le relative risorse per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, al fine di aumentarne in proporzione il numero anche per i procedimenti non esauriti e che possono trovare definizione nell’a.a. in corso o in quelli a venire.
A nostro modo di vedere, dunque, tale aumento e tali risorse dovevano già essere iniettate nell’attuale procedura consentendo ai concorrenti di scegliere nuove sedi.
La strada da percorrere in questo caso per chi volesse aderire è duplice, l’azione è proponibile SIA tramite RICORSO COLLETTIVO, SIA con un INDIVIDUALE.
2) L’erronea preclusione per chi ha scelto di immatricolarsi in una data sede e scuola ove, frattanto, sopravvengano vacanze che sono utili e che consentono ad altri concorrenti, con punteggi più bassi di fruirne. La previsione, invero, era stata già introdotta, in maniera analoga negli effetti, nel primo concorso nazionale del 2014 e, per primi, in quel caso, siamo riusciti a vincere annullando la previsione. Secondo il T.A.R., in quel caso, è fondata la censura con cui si deduce l’illegittimità della clausola di cui all’art. 8 del D.M. 8 agosto 2014, n. 612, con cui l’amministrazione ha comminato l’automatica decadenza da tutte le graduatorie per effetto dell’accettazione del posto in una delle graduatorie relative alle scuole indicate e che, tuttavia, non rappresenta la prima scelta in termini di preferenza per il candidato, in quanto in tal modo viene precluso al candidato di giovarsi dello scorrimento della graduatoria secondo il principio della preferenza esposto in domanda ai fini dell’accesso alla scuola indicata come preferenziale rispetto alle altre” (ex multis: Tar Lazio, III bis, n. 3926/15).
In questa seconda ipotesi, invece, il RICORSO può essere SOLO INDIVIDUALE e chiaramente conterrà anche gli argomenti di cui al punto 1).
Per aderire all’azione occorre scaricare la documentazione in allegato e seguire le indicazioni contenute nell'informativa.