
La Corte di giustizia dell’Unione europea è tornata a pronunciarsi sulla giusta remunerazione dei medici specializzandi ed in particolare, sul diritto dei medici (ormai ex) specializzandi degli anni dal 1978 al 1982. Tecnicamente le Sezioni Unite della Cassazione avevano chiesto alla Corte di chiarire se fosse possibile applicare la direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di quest’ultima e terminate dopo tale data, riconoscendo, dunque, il diritto al risarcimento del danno da inadempimento anche ai soggetti che avevano già iniziato il corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1982 e, dunque, dell’emanazione della direttiva stessa.
La risposta della CGE è positiva in linea con altra pronuncia, la prima storica in assoluto della Cassazione su un ricorso degli Avvocati Bonetti e Delia.
La decisione della CGE, commentano gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, segue la sentenza della Cassazione del maggio 2015, originata da un ricorso patrocinato dagli stessi legali, che accogliendo le nostre tesi ha stabilito, per la prima volta in Italia, che "il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 76/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche ai medici specializzandi che avevano già iniziato il corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1982, attesa l'assenza, nelle citate direttive, di una limitazione della platea dei beneficiari del diritto alla retribuzione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 1 gennaio 1983, e, comunque, dovendosi ritenere una diversa interpretazione in contrasto con il criterio - funzionale al ristoro di tutti i danneggiati per il ritardo del legislatore - dell'applicazione cd. retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria”.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea conferma così la decisione della Cassazione del maggio 2015 e supera le decisioni negative del 2016 della stessa Corte, estendendone il raggio di applicazione a qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista che sia iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi.
Secondo il Giudice europeo l’esistenza dell’obbligo di adeguata remunerazione non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato di misure di trasposizione della normativa comunitaria, per cui “il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successiva ad una direttiva, ad interpretarle quanto più possibile alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttiva, e nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità […], il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione di cui sopra”.
In termini di impatto economico per lo Stato italiano potrebbe profilarsi un esborso di milioni di euro. Se tali medici ex specializzandi tra il 1978 e il 1982 hanno validi atti interruttivi della prescrizione inviati tra il 1999 ed il 2009, infatti, il loro diritto è ormai consolidato in giurisprudenza.