
Per noi è un punto di arrivo partito da molto lontano con i primi giudizi del 2007 quando abbiamo sostenuto con forza vincendo che l’ammissione ai concorsi per l’accesso alle scuole di specializzazione doveva consentirsi anche ai neolaureati. Tale posizione, grazie a tali giudizi, fu poi recepita dal MIUR e, ancora oggi, l’accesso al concorso per le specializzazioni mediche è consentito a tutti i laureati (ormai già abilitati con la laurea) anche il giorno precedente alla prova.
Solo il Ministero della Salute, sul punto, era rimasto indietro impedendo la partecipazione a tali giovani medici: sino al nostro intervento del 2017 che ha portato all’annullamento del Decreto Ministeriale che, però, oggi, è rimasto non aggiornato all’ulteriore cambiamento apportato dalla laurea abilitante.
Nonostante, difatti, il T.A.R. Lazio, nel 2017, ha annullato il D.M. Salute 7 marzo 2006 e lo stesso Ministero si è poi prontamente adeguato consentendo la partecipazione ai laureati in Medicina non ancora abilitati, oggi torniamo ad analoga situazione.
Nonostante la laurea sia abilitante, i laureati del mese di dicembre non potranno partecipare ai concorsi che si celebreranno a gennaio 2021.
Possono applicarsi quegli stessi principi da noi coniati e che hanno fatto cambiare le norme di accesso dopo l’accoglimento del T.A.R. Lazio? Certamente si.
Secondo il T.A.R. Lazio, in piena aderenza alle nostre tesi (e citando persino i precedenti con cui il nostro percorso è iniziato nell’ambito delle scuole di specializzazione) aveva evidenziato che
“nella specie, l’irragionevolezza della scelta dell’Amministrazione è palese, in quanto il possesso dell’abilitazione ha un rilievo secondario ai fini della qualificazione culturale necessaria per affrontare la prova e partecipare al concorso; esso è invece chiaramente finalizzato a garantire la sicurezza e la serietà dell’attività di tirocinio svolta durante il corso di specializzazione, che è un’attività professionale medica. Conseguentemente, è irragionevole – e comunque eccedente il criterio di stretta proporzionalità allo scopo – l’esclusione dal concorso dei soggetti che appaiano in grado di garantire il possesso del titolo alla data di inizio dell’attività”.
E tale ragionamento vale in maniera identica per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, non a caso adottato dal Ministero della Salute in concomitanza a quello del MIUR nel marzo 2006, ma che ancora non è stato adeguato, rimanendo affetto dalla stessa illegittimità ed irragionevolezza nella disposizione recata dall’art. 5, che oltre tutto discrimina tra medici italiani che devono essere in possesso dell’abilitazione alla data di presentazione della domanda e medici comunitari che invece possono registrare l’abilitazione entro la data di inizio del corso di formazione“.
Per aderire all’azione e poter presentare la domanda di partecipazione scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.