
Si chiede immediatamente la pubblicazione della graduatoria attesa da oltre 14.000 giovani medici.
Il Consiglio di Stato, aderendo alle tesi degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia– names founder di Bonetti & Delia – ha respinto gli appelli del Ministero, limitandosi a sollecitare il TAR del Lazio alla fissazione dell’udienza per valutare la questione di costituzionalità avverso le due norme che impediscono ai corsisti di Medicina generale di partecipare ed ad alcune categorie di soggetti (come chi è già iscritto in una diversa scuola) di fruire dei punti titoli in graduatoria.
Infatti il Consiglio di Stato “in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge la misura cautelare richiesta” dal Ministero e dispone comunque la sollecita definizione del giudizio nel merito. Quindi la partecipazione dei ricorrenti verrà concessa a nostro avviso in via cautelare.
Il Ministero aveva chiesto la riforma delle ordinanze del T.A.R. Lazio che:
a) avevano consentito la partecipazione al concorso dei corsisti di Medicina generale derogando all’art. 19, comma 12, della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 di cui “la clausola del bando impugnata è attuativa”.
b) avevano consentito l’attribuzione dei punti del curriculum a tutti i partecipanti alla selezione a prescindere derogando dalla previsione dell’art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che innovativamente aveva escluso tali punti titoli in favore dei partecipanti già frequentanti altre scuole di specializzazione o in possesso di altre peculiari posizioni.
Il Consiglio di Stato ha respinto tali richieste ritenendo che
“nelle more della necessaria verifica in sede di merito dei profili di dedotta incostituzionalità della disposizione richiamata, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, assume rilievo preminente la necessità di garantire allo stato la prosecuzione della procedura in questione nelle sue diverse e articolate fasi e favorire l’ampliamento della platea dei soggetti che aspirano a specializzarsi per la prima volta”.
Il Consiglio di Stato, dunque, testualmente,
“in riforma dell’ordinanza impugnata, respinta la misura cautelare richiesta”, si è comunque limitato a disporre “la sollecita definizione del giudizio nel merito (art. 55, comma 10, c.p.a.), in ragione dell’impatto sulle diverse situazioni soggettive e del carattere seriale del contenzioso”.
Analoga decisione interviene riguardo alle decisioni del T.A.R. di attribuire i punteggi titoli ai soggetti esclusi dall’art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76. Anche in tal caso, nelle more che il T.A.R. del Lazio valuti di sollevare questione di costituzionalità sulla norma, tali punti vanno a nostro avviso attribuiti ai ricorrenti.
“Ora il Ministero è obbligato a pubblicare immediatamente la graduatoria” - commentano gli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia – “I medici hanno già atteso troppo tempo e nessuno in questo contenzioso deve perdere di vista il punto focale della vicenda. Tutti hanno diritto a studiare, formarsi e specializzarsi. La già discutibile programmazione non ha più un minimo senso se non si giunge poi al termine del percorso formativo, dopo che il numero dei medici è stato determinato al momento dell’accesso dei corsi di laurea alla luce delle necessità del fabbisogno sociale e produttivo del nostro Paese. Urge un provvedimento politico per non dividere la categoria e, per non mettere gli uni contro gli altri, vanno necessariamente ampliati i posti superando anche il numero di tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda ed effettivamente interessati. Difatti, non tutti col punteggio attribuito ottengono un posto nella specializzazione ambita ed altri semplicemente migliorano la loro posizione senza privare nessuno della borsa. Quindi complessivamente stiamo parlando di numeri esigui e solo un’ammissione sovrannumeraria di questi casi può sanare la regolarità del concorso.
Bisogna battersi per una formazione per tutti superando anche le barriere ideologiche della remunerazione degli specializzandi, valutando di far partecipare alle specializzazioni mediche e ai corsi di medicina generale senza borsa tutti i medici che non hanno superato il concorso, eliminando sin da subito ogni forma di incompatibilità lavorativa e dando la possibilità di concorrere l’anno successivo per l’attribuzione della borsa e la conseguente remunerazione”.
In altre ordinanze, non di questa difesa, invece, il Consiglio di Stato, pur a fronte di analoga motivazione, ha “accolto l’istanza cautelare di primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito”, con dispositivo dunque diverso dalle ordinanze ottenute dal nostro studio. Dunque, non si può escludere una diversa interpretazione da parte del Ministero che, in tal caso, qualora intendesse discostarsi dalla nostra tesi, dovrebbe chiedere un chiarimento ad opera del Consiglio di Stato.