
E' del 14 aprile 2023 la sentenza del Consiglio di Stato che accoglie i ricorsi patrocinati dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia dichiarando, per la prima volta, la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione al contenzioso per la rimozione della “riserva” nella I fascia GPS per gli insegnanti con titoli esteri ancora in attesa di riconoscimento.
I ricorrenti avevano agito in giudizio in quanto lesi dalla clausola contenuta nell’art.7, comma 4, lett. e), della O.M. n.112/2022 che non consente loro di stipulare contratti da I fascia delle GPS. Tale preclusione deriva dalla circostanza che detti docenti sono ancora in attesa del riconoscimento del titolo estero, procedimento di cui il Ministero stesso ritarda la definizione.
Si precisa sin da subito che l’illegittima apposizione di tale “riserva” che inibisce il diritto alla stipula di contratti da I fascia GPS, è all’attenzione del Ministero e si apprende dagli organi di stampa, nonché da esponenti politici, che il citato articolo lesivo è in procinto di essere modificato. Si riporta, tra l’altro, che da quanto riportato da alcune fonti la modifica annunciata consentirà agli insegnanti inseriti con riserva di essere collocati in coda agli altri, disposizione che comunque sarebbe discriminatoria e ancor più illegittima e contraddittoria oltre che posta in violazione dei principi da ultimo enunciati dall’Adunanza Plenaria.
Nelle more di tale intervento, tuttavia, l’O.M. 112/2022 e il decreto n. 51/2023 di costituzione degli elenchi aggiuntivi alla I fascia, rimangono lesivi per tutti gli insegnanti abilitati e specializzati all’estero in attesa di riconoscimento del titolo e, pertanto, il suddetto decreto di recente pubblicazione dovrà essere impugnato dinanzi al TAR entro il termine di 60 giorni, a pena di decadenza proprio alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce la giurisdizione del G.A. Tale termine decorre dalla pubblicazione del decreto ministeriale anche nel caso in cui dovesse essere apportata la suddetta modifica all’art. 7 dell’O.M. 112/2022.
La sentenza in commento, difatti, ha stabilito in maniera lapidaria che trattasi di un contenzioso la cui cognizione spetta al giudice amministrativo, diversamente da quanto aveva sostenuto inizialmente il TAR ritenendo che tale contenzioso dovesse essere deciso dinanzi al giudice del lavoro in quanto inerente non interessi legittimi bensì diritti soggettivi.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti confermando che nel caso di specie ciò che si censura è proprio l’atto di macro-organizzazione. Nella sentenza, difatti, si legge che “a monte della procedura si situano atti amministrativi generali, cui si correlano posizioni di interesse legittimo. Ora, è evidente che l’interesse legittimo del docente sia finalizzato, in ultima analisi, alla realizzazione del massimo risultato pratico cui aspira, costituito dalla costituzione del rapporto di lavoro. Ma tale proiezione teleologica non è certo sufficiente per trasformare l’interesse legittimo in diritto soggettivo. Così argomentando, infatti, si potrebbe affermare che ogni ricorso contro gli atti di una procedura concorsuale ha, come causa petendi, il diritto soggettivo all’assunzione. In tal modo, poi, si frusterebbe l’interesse sostanziale dedotto dalle parti, fortemente ribadito anche in sede di appello, all’annullamento della contestata clausola del bando: utilità giuridica che ha la consistenza dell’interesse legittimo e non potrebbe essere adeguatamente soddisfatto dinanzi al giudice ordinario”.
Nè, a differenza di quanto sostenuto dal T.A.R. Lazio, è decisivo l’aspetto secondo cui il fine dell’azione è comunque quella della stipula del contratto e, dunque, dell’assunzione come diritto soggettivo perfetto.
“Ora, è evidente che l’interesse legittimo del docente sia finalizzato, in ultima analisi, alla realizzazione del massimo risultato pratico cui aspira, costituito dalla costituzione del rapporto di lavoro. Ma tale proiezione teleologica non è certo sufficiente per trasformare l’interesse legittimo in diritto soggettivo. Così argomentando, infatti, si potrebbe affermare che ogni ricorso contro gli atti di una procedura concorsuale ha, come causa petendi, il diritto soggettivo all’assunzione. In tal modo, poi, si frusterebbe l’interesse sostanziale dedotto dalle parti, fortemente ribadito anche in sede di appello, all’annullamento della contestata clausola del bando: utilità giuridica che ha la consistenza dell’interesse legittimo e non potrebbe essere adeguatamente soddisfatto dinanzi al giudice ordinario”.
“Il Consiglio di Stato, proprio valorizzando tale passaggio, ha confermato la nostra tesi” commentano i name founder di Bonetti & Delia. “Ciò che si richiede è l’annullamento di una clausola lesiva, contenuta in un atti di portata generale e, dunque, è il G.A. a doversi pronunciare sulla vicenda. Si tratta di consentire a docenti abilitati di lavorare in forza di titoli già oggetto di pronuncia dell’Adunanza Plenaria, la quale ne ha dichiarato indiscutibilmente la validità mentre il Ministero perdura nel ritardare i procedimenti di riconoscimento”.
“Il Consiglio di Stato ha confermato la nostra tesi” commentano gli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, fondatori dell’omonimo studio legale. “Ciò che si richiede è l’annullamento di una clausola lesiva, contenuta in un atti di portata generale e, dunque, è il G.A. a doversi pronunciare sulla vicenda. Si tratta di consentire a docenti abilitati di lavorare in forza di titoli già oggetto di pronuncia dell’Adunanza Plenaria, la quale ne ha dichiarato indiscutibilmente la validità mentre il Ministero perdura nel ritardare i procedimenti di riconoscimento”.
I procedimenti, ora saranno riassunti dinanzi al TAR del Lazio che dovrà decidere nel merito i ricorsi in questo delicato momento in cui, anche il decreto di indizione delle procedure di costituzione dei c.d. elenchi aggiuntivi alle GPS, prevede le medesime preclusioni riportate nella precedente ordinanza ministeriale.
Lo Studio Legale, per tutti i propri assistiti, ha indetto una riunione online per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 17:30, per discutere di tale vicenda nonché delle questioni legate alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS.
Per partecipare alla riunione o avere informazioni in relazione alle possibili azioni, Vi invitiamo a compilare il seguente form online https://forms.gle/3aTo9HXtBHLaq6QPA