Con due recentissime Ordinanze n.2139/2021 e n.2140/2021 Reg. Prov.Cau. il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede giurisdizionale, ha sospeso l’esecutività delle impugnate sentenze di primo grado con cui, il TAR del Lazio, aveva confermato la legittimità dei provvedimenti di diniego opposti dalle ricorrenti dopo la richiesta di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Bulgaria.
“Queste recenti pronunce – commenta l’avv. Michele Bonetti, founder dello studio Bonetti e Delia – assumono particolare rilievo nella misura in cui confermano l’orientamento della Sezione delineatosi negli ultimi mesi con la sentenza n. 2438/2021 ove è stato affermato il principio per cui <<ai titoli conseguiti da insegnanti che abbiano ottenuto una laurea in Italia (di per sé rilevante senza necessità di riconoscimento reciproco) e l’abilitazione all’insegnamento presso un paese dell’Unione Europea, non può negarsi rilevanza ed efficacia nell’ordinamento italiano >>.
La vicenda del riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Bulgaria (così come in Romania), era ormai tristemente nota agli operatori del diritto e soprattutto alle migliaia di docenti che, come successivamente accertato in sede giurisdizionale, si erano visti illegittimamente rigettare dal Ministero le proprie domande per il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito all’estero.
I numerosi rigetti opposti dall’Amministrazione trovavano infatti, tutti, la propria ratio, nella presunta, e non confermata, assenza dei requisiti previsti dalle direttive europee per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero.
Il Consiglio di Stato è invece intervenuto a più riprese sulla materia, fornendo un’interpretazione autentica della normativa europea e chiarendo altresì la stringente correlazione tra la quest’ultima e quella di fonte nazionale, giungendo così a sancire il diritto dei ricorrenti a veder riconosciuto il percorso formativo intrapreso all’estero.
“Ci si augura vivamente che l’orientamento tracciato dalla sentenza n. 2438/2021 possa trovare larga applicazione in futuro” – conclude l’avvocato Michele Bonetti – “Non può infatti tacersi dell’enorme anomalia che ha caratterizzato l’agere dell’Amministrazione nella vicenda dei riconoscimenti dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Bulgaria. Le motivazioni poste a fondamento dei numerosi rigetti opposti a migliaia di insegnanti, è un paradosso che non può più essere ignorato; e ciò soprattutto se si tiene conto del fatto che i dinieghi sono stati disposti nei confronti di soggetti che non solo possiedono tutti i titoli necessari all’esercizio della professione, come accertato in giudizio, ma che addirittura hanno maturato una pluriennale esperienza professionale come docente, proprio in istituti scolastici pubblici italiani, ossia, in strutture collocate nel territorio del medesimo Stato ove è stata attivata e rigettata la procedura di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero”.
L’auspicio è dunque che le recenti ordinanze cautelari, possano rappresentare un ulteriore passo in avanti verso una rapida definizione dell’annosa vicenda del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero, favorendo così, alla vigilia dell’avvio delle procedure di convocazione del personale docente per l’a.s. 2021/2022, il reclutamento e la stabilizzazione di migliaia di docenti abilitati.