Errori Sanitari e Responsabilità medica – nota informativa per il cliente
Secondo il Tribunale dei Diritti del Malato 1 cittadino su 5 denuncia un errore sanitario, di cui il 72% per interventi chirurgici; il 22% per errata diagnosi e il 4% per errata terapia. Le branche specialistiche più interessate dal fenomeno sono ostetricia e ginecologia per il 16,0 %; chirurgia generale per il 13,7%; ortopedia e traumatologia per il 12,4%; medicina generale per il 6,0% e anestesia e rianimazione per il 5,2% e questi danni sarebbero causati per il 48,3% da errore umano; per il 33% da difetti della struttura sanitaria e per il 5,5 da ritardo di trattamento corretto.
Tuttavia, l'assenza di un sistema di governo dei rischi condiviso, cioè un sistema di norme, valori, risorse, informazioni, procedure e comportamenti codificati, impedisce di acquisire dati certi sull'allarmante fedomeno del Medical Malpractice.
Il nostro Studio, seppur consapevole del fatto che il medico, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto a una diligenza specifica, come indicato dall’art 1176, c.2, che comporta il rispetto di tutte le regole e degli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, si muove, in questo ambito, alla luce del consolidato indirizzo giursprudenziale che distingue nettamente i casi di colpa lieve da quelli di colpa grave.
La Corte di Cassazione ha infatti precisato che «La responsabilità del professionista per danni causati nell’esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell’attività e che in rapporto alla professione di medico-chirurgo implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista risponde per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, mentre risponde solo se versa in colpa grave quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato o studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire»;
Bisogna, inoltre, tener presente che, sempre alla luce di un mutato indirizzo giurisprudenziale, risponde a titolo contrattuale non solo l'Ente Ospedaliero, all'interno del quale un privato abbia patito danni a causa di una prestazione medica, ma anche il medico stesso. L’obbligazione di quest’ultimo nei confronti del paziente, seppur non fondata su contratto, ma sul “contratto sociale”, assume natura contrattuale, a differenza dei precedenti orientamenti giurisprudenziali in base ai quali si ravvisava in capo al medico solo una responsabilità extracontrattuale, per violazione dei doveri inerenti alla professione, ex art. 2236 cc, concorrente con quella contrattuale dell’Ente. Tale mutato orientamento si riflette sia sui termini di prescrizione sia sulle modalità di accertamento delle responsabilità.
Si tratterà, insomma, per il medico, una volta appurato che il paziente sia stato accuratamente informato e messo in condizione, per l’informazione ricevuta, di effettuare una scelta consapevole, di , negli interventi consuetudinari, provare “la sua assenza di responsabilità” dovrà, in altre parole, dimostrare che non c’è stata da parte sua negligenza, imprudenza o imperizia; mentre negli interventi complessi il medico dovrà provare la difficoltà dell’esecuzione e risponderà legalmente solo per dolo o colpa grave. Solo nel caso d'intervento di chirurgia estetica al medico si richiede il risultato desiderato e non l’idoneità dei mezzi impiegati per raggiungere il risultato.
Lo studio patrocina controversie giudiziali e stragiudiziali in tema di responsabilità professionali e risarcimento del danno, curando altresì le eventuali e connesse problematiche di natura penale e fornendo una completa assistenza ai propri clienti.
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