Come noto il d.l. 18 del 17 marzo 2020 come convertito in legge, ed in particolare l’art. 121, ha disposto che, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, le istituzioni scolastiche statali avrebbero dovuto stipulare contratti a tempo determinato al personale docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza.
A seguito di tale decreto, però, il Ministero dell’Istruzione ha emanato una serie di note mediante le quali si è di fatto vanificata la tutela prevista nella disposizione legislativa, escludendovi i docenti i cui contratti di supplenza terminavano prima del 17 marzo (data di entrata in vigore del d.l. 18/20) nonché quelli i cui contratti terminavano ad inizio aprile (precludendo ogni ulteriore proroga).
Sulla base di tali premesse lo studio ha intenzione di esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento delle note ministeriali che hanno leso i docenti supplenti mediante i predetti limiti temporali; resta ferma, in caso di epilogo favorevole di tale iter, la possibilità di richiedere eventualmente ed in separata sede il risarcimento del danno relativamente alle somme non percepite.
In considerazione della diversità tra le situazioni sopra menzionate, saranno predisposti due differenti ricorsi.