Il personale assunto con contratto a tempo indeterminato nella scuola pubblica e che ha superato l’anno di prova può presentare istanza di ricostruzione della carriera ai fini dell’inquadramento nel corretto scaglione stipendiale, il recupero delle differenze retributive e il riconoscimento del servizio pre-ruolo.
La normativa nazionale, tuttavia, consente un riconoscimento solo parziale del servizio (per i primi quattro anni per intero; solo dei 2/3 dell’ulteriore servizio), con una penalizzazione nella progressione stipendiale, basata sui cosiddetti “scatti di anzianità”.
Sul punto la Corte di Cassazione – IV Sezione Lavoro, con le sentenze nn. 31149 e 31150 del 2021, ha affermato che il personale scolastico che ha svolto servizio nel periodo antecedente all’ingresso in ruolo, ha diritto a vedersi riconoscere ai fini giuridici ed economici per intero tutto il periodo pre-ruolo, compreso quello dopo il quarto anno.
In particolare i Giudici hanno tenuto conto di quanto previsto dalla clausola 4 della direttiva UE n. 70/99, che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il personale di ruolo e precario ed hanno sancito la disapplicazione degli articoli 485 e 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, i quali illegittimamente, riducono di un terzo i servizi svolti dai precari.
L’agere del Ministero è dunque considerato in aperto contrasto con le direttive comunitarie che impongono la non discriminazione tra il servizio a tempo determinato (che solitamente avviene con il meccanismo della reiterazione dei contratti) e quello svolto dal personale di ruolo.
Rimangono pregiudicati, inoltre, gli insegnanti in possesso di diploma di maturità magistrale per la mancata convalida ai fini della ricostruzione della carriera del servizio espletato con riserva.
Lo studio legale avanzerà una specifica azione volta alla ricostruzione della carriera dei docenti, con l’integrale riconoscimento del periodo di precariato e del servizio pre-ruolo prestato con o senza riserva, sia ai fini giuridici che economici e alla conseguente collocazione nella corretta posizione stipendiale nonché il riconoscimento delle differenze retributive.
Il ricorso sarà avanzato individualmente dinanzi al Giudice del Lavoro competente sulla base della sede di lavoro per:
- ottenere il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato nell’ambito di contratti a tempo indeterminato stipulati in forza di un provvedimento giudiziale. In tali casi Amministrazione riconosce gli anni di servizio svolto “con riserva giudiziale” come pre-ruolo e non invece come servizio effettivo di ruolo.
- ottenere il riconoscimento integrale, quale anzianità professionale, del servizio prestato con contratti a tempo determinato nella scuola statale (di durata pari ad almeno 180 giorni l’anno scolastico, ovvero servizio continuativo, in ogni annualità, dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni o delle operazioni di scrutinio finale) nonché l’integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo (il M.I. riconosce solo il servizio prestato nei primi 4 anni; il restante periodo, dal quinto anno in poi, è riconosciuto soltanto nella misura dei 2/3 ai fini giuridici ed 1/3 ai fini economici) con la conseguente collocazione nella corretta posizione stipendiale e il riconoscimento delle differenze retributive.
- adeguare la classe stipendiale del docente, nel caso in cui l’anno di prova sia stato superato e poi convalidato con il ruolo successivamente acquisito da concorso straordinario, ove il servizio di ruolo pregresso non sia riconosciuto.