Il TAR Lazio, con sentenza pubblicata il 24 dicembre 2025, ha accolto un ricorso patrocinato dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia nell’ambito di una procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli della scuola secondaria, affrontando e risolvendo due questioni di particolare rilievo per il contenzioso in materia di concorsi pubblici.
La controversia riguardava, da un lato, la mancata attivazione del soccorso istruttorio in presenza di un errore meramente formale nella compilazione della domanda di partecipazione e, dall’altro, la valutabilità di un titolo di dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione accademica della Repubblica di San Marino.
Il Tribunale ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Amministrazione che aveva escluso la valutazione del titolo sul presupposto che esso fosse stato indicato in una sezione non corretta della domanda, senza attivare alcuna forma di interlocuzione procedimentale con il candidato. Secondo il TAR, una simile impostazione, improntata a un formalismo rigido, contrasta con i principi di buon andamento, ragionevolezza e meritocrazia, che devono guidare le procedure selettive pubbliche, imponendo all’Amministrazione di collaborare con il concorrente quando il titolo sia comunque stato dichiarato.
Accanto a tale profilo, la sentenza affronta anche la questione della valutabilità del dottorato di ricerca conseguito a San Marino, evidenziando come l’Amministrazione non abbia adeguatamente considerato il quadro normativo e regolamentare di riferimento, né abbia fornito una motivazione puntuale in ordine alla pretesa necessità di un formale riconoscimento preventivo in Italia. Il TAR ha valorizzato, sul punto, il richiamo contenuto nella disciplina concorsuale ai titoli equipollenti e al sistema di riconoscimento dei titoli accademici rilasciati dalla Repubblica di San Marino, censurando l’inerzia dell’Amministrazione e la mancata esecuzione dell’ordine cautelare di riesame già disposto in corso di giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto l’annullamento degli atti impugnati e ha imposto all’Amministrazione di procedere a una nuova valutazione della posizione del candidato, tenendo conto del titolo dichiarato e adottando ogni conseguente determinazione sull’esito della procedura concorsuale.
«La sentenza conferma che le procedure concorsuali devono essere orientate alla selezione dei più meritevoli e non possono essere condizionate da formalismi che finiscono per incidere irragionevolmente sulla valutazione dei titoli» commenta l’Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato il ricorso. «Ora il titolo dovrà essere valutato e al ricorrente sarà immesso in ruolo».
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a garantire procedure concorsuali improntate a effettiva parità di trattamento e a una valorizzazione sostanziale delle competenze dei candidati.
