
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in data 10 marzo 2022, il Decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ai sensi del quale è consentito richiedere l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in graduatoria, la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva nonché il trasferimento da una provincia ad un’altra.
I termini per presentare la domanda online, salvo proroghe, scadranno il giorno 4 aprile 2022.
Come noto nelle GAE sono presenti molti docenti inseriti con riserva processuale e ancora in attesa di provvedimento definitivo. Anche per tali docenti sarà possibile aggiornare la propria posizione entro i suddetti termini. Nel D.M., difatti, si legge espressamente che “Devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando l’apposita sezione: […] b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti”.
Il Ministero, dunque, consente a tutti gli insegnanti con procedimento pendente di aggiornare la graduatoria e permanere in GAE. A nostro avviso, non facendosi riferimento a provvedimenti di accoglimento bensì alla sola pendenza del giudizio, è possibile provare ad aggiornare la graduatoria per tutti coloro che stanno ancora attendendo l’udienza definitiva dinanzi al TAR nonché per coloro che hanno un appello pendente in Consiglio di Stato (anche se la sentenza del TAR non è stata sospesa, in accordo con i provvedimenti del G.A. in materia https://www.avvocatomichelebonetti.it/scuola/precari-della-scuola/riammessi-in-gae-fino-alla-sentenza-di-merito-la-decisione-del-tar-lecce). Consigliamo di procedere in tal modo per tutti coloro che sono ancora nelle GAE.
L’operazione di aggiornamento per tutti coloro che si trovano ancora in graduatoria dovrebbe essere agevole. Chi, invece, è stato depennato dalla graduatoria potrebbe trovare maggiori ostacoli nel reinserimento, ostando sul punto anche il riferimento normativo.
La procedura di reinserimento in GAE contemplata dal Ministero, difatti, è riservata a coloro che entrano inseriti nelle graduatorie permanenti prima della conversione in graduatorie ad esaurimento e che, per mancato aggiornamento, sono stati depennati. Per tale ragione i docenti depennati per aver ottenuto sentenze negative o in virtù del generale orientamento giurisprudenziale, potrebbero non riuscire a chiedere ordinariamente il reinserimento in graduatoria pur avendo, magari, proposto un appello ancora pendente. Come più volte evidenziato, la giurisprudenza è di rigetto a seguito delle due sentenze dell’A.P., pertanto in caso di problematiche nell’inoltro della domanda online, difficilmente si potrà agire chiedendo il reinserimento in quanto gli Uffici, forti dell’orientamento giurisprudenziale a loro favorevole maturato negli ultimi anni, non accoglieranno eventuali istanze e diffide in tal senso. Allo stesso modo, a nostro avviso, il problema dell’impossibilità di compilare la domanda online non potrà essere aggirato tramite la presentazione di domande cartacee che, come specificato nel D.M., non saranno prese in considerazione in ogni caso.
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