
Un processo innanzi al Tribunale di Messina spiega la cabala delle assegnazioni. Ecco perchè le mobilità 2016 e 2017 tutto premiano fuorchè il merito.
Come molti docenti hanno avuto – purtroppo - modo di sperimentare, il recente piano di mobilità varato dal MIUR non è stato in grado di applicare correttamente il criterio di assegnazione alle sedi di preferenza sulla base del punteggio, così come previsto dal CCNI: “l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.
Numerosi, infatti, sono stati i casi in cui gli insegnanti si sono visti sopravanzare da altri colleghi assegnati a sedi “vicino casa” seppur in possesso di un punteggio inferiore.
Che l’algoritmo utilizzato dal Ministero nel gestire il piano di mobilità docenti fosse caratterizzato da molteplici irregolarità, è un fatto ormai noto: su tale argomento, lo studio Bonetti & Delia è stato il primo a livello nazionale ad individuare irregolarità nelle procedure di assegnazione dei docenti a sedi che, spesse volte, non corrispondevano a quelle che effettivamente sarebbero dovute spettare ai docenti in mobilità. Proprio grazie al nostro ricorso, inoltre, il MIUR è stato condannato a svelare l’algoritmo su ordine del T.A.R. Lazio (guarda il focus su questo link).
Oggi, tale illegittima condotta, è stata nuovamente sanzionata da una pronuncia del Tribunale di Messina per entrambe le mobilità 2016 e 2017 accogliendo il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia. In entrambi i casi, infatti, secondo il Tribunale è il criterio del merito e del punteggio a dover essere decisivo. Il Miur, invece, si era difeso asserendo che era ben possibile graduare i docenti non in base al punteggio assoluto ma in ragione delle loro scelte. In particolare "con riferimento ad ogni ambito sono stati graduati tutti i concorrenti che lo hanno espresso per primo tra le loro preferenze, e al termine di tale operazioni quanti sono stati soddisfatti sull'ambito espresso come prima preferenze e che non fossero stati soddisfatti dalla prima preferenza espressa".
È così, nero su bianco, espressa la ragione secondo cui soggetti con punteggi più bassi abbiano ottenuto sedi migliori di altri: il MIUR e gli Uffici hanno usato parametri meramente legati alle opzioni di scelta e non al merito.
Il Tribunale di Messina ha così stigmatizzato duramente tale scelta chiarendo che "dall'esame della documentazione in atti risulta che sebbene la ricorrente appartenesse alla fase B sono stati assegnati presso l'ambito Sicilia 0016 - Ambito indicato dalla ricorrente quale prima preferenza - docenti con un punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente ed appartenenti alla fase C e quindi successiva a quella della ricorrente. Ne consegue che non avendo parte resistente nè allegato nè fornito prova alcuna che i posti assegnati alle docenti appartenenti alla fase C si siano creati solo in seguito alla conclusione della fase B, deve ritenersi illegittimo il mancato trasferimento della ricorrente presso l'ambito richiesto” (Tribunale di Messina, 7 agosto 2017, GDL Dott.ssa Bellino).
Adesso il MIUR dovrà non solo ottemperare all’ordine giudiziale, ma sarà costretto a trasferire la docente vicino alla sua famiglia.