Mentre sono in corso di svolgimento le prove orali e pratiche del concorsone della scuola che mira ad immettere in ruolo oltre 60.000 nuovi insegnanti, il Consiglio di Stato accoglie con provvedimento collegiale il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ribaltando la decisione del T.A.R. Lazio ed ammettendo i laureati privi di abilitazione a partecipare. Si tratta del primo accoglimento collegiale ottenuto in appello motivato con riferimento all'esistenza di un titolo di abilitazione equipollente rispetto a quello all'insegnamento.Secondo il Consiglio di Stato "la concessa misura cautelare può essere confermata in ragione della particolarità del titolo abilitativo posseduto dall'appellante".Il nostro caso "pilota", con il quale miriamo alla dichiarazione di incostituzionalità della Legge n. 107 (c.d. Buona Scuola) dimostrando l'irrazionalità della necessità del possesso sempre e comunque della sola abilitazione all'insegnamento scolastico per soggetti ben più titolati che insegnano da anni ed hanno dottorati, pubblicazioni e l'abilitazione scientifica nazionale per i docenti universitari, riguardava un docente in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per poter essere chiamato quale Professore associato all'Università ma che, secondo il MIUR, non poteva neanche partecipare al concorsone.
Nei giorni scorsi, su questa scia, ed argomentando grazie ad un'articolata teoria sul confronto tra i percorsi abilitativi (1 anno) ed il dottorato (3 anni), siamo riusciti a sostenere che tale titolo dottorato (il più alto del sistema di formazione italiano ed europeo) non può essere ritenuto non sufficiente almeno per la mera partecipazione al concorso.
L'obiettivo di Viale Trastevere era evidentemente volto a ridurre la platea dei partecipanti impedendo anche la mera presentazione della domanda a tutti i docenti non in possesso dell'abilitazione seppur spesso assunti quali supplenti dalle Graduatorie di Istituto e quindi già da tempo nel mondo della scuola o ancora escludendo chi già ha un posto a tempo indeterminato. Per costoro, in particolare, il MIUR ha deciso che avendo già un posto in scuola statale non v'è spazio per una nuova assunzione e, quindi, per un loro miglioramento professionale. Tali fini, secondo i legali, avrebbero dovuto essere espressamente previsti dal legislatore e da esso perseguiti con i diversi strumenti già in passato ampiamente utilizzati allo scopo (immissioni in ruolo ex lege, concorsi riservati, riserve nei concorsi pubblici), ciò che nella specie non è avvenuto assistendosi ad una vera e propria segregazione nei confronti di tali soggetti.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 LUGLIO 2016, PRES. SANTORO, EST. PANNONE