
A seguito della pubblicazione delle graduatorie dei soggetti ammessi alle prove orale del concorso per operatori giudiziari, il Ministero pubblicava contestualmente l’elenco delle domande escluse.
Dal detto elenco si evince che la maggior parte delle domande erano state scartate per la presunta violazione dell’articolo 5 comma 7 e 8 del bando di concorso inerenti la certificazione dei titoli e dei tirocini e percorsi di formazioni svolti dai concorrenti.
Nello specifico i candidati venivano esclusi dalla prova concorsuale nonostante avessero prodotto tutta la certificazione dei titoli necessaria, in quanto il Ministero rilevava che la certificazione era stata resa senza l’utilizzo dei formulari allegati al bando.
Molti dei candidati difatti, al fine di rispettare la data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché al fine di far fronte alle difficoltà degli uffici amministrativi, presentavano una modulistica parzialmente differente da quella allegata al bando di concorso, ma che in ogni caso era valida a tutti gli effetti di legge per provare il possesso dei titoli o comunque lo svolgimento dei tirocini ecc.
Lo studio legale reputa del tutto illegittime le esclusioni operate dal Ministero in quanto mosse da un mero dato formale che non può che lasciare spazio all’elemento sostanziale anche alla luce del più volte citato principio giurisprudenziale del favor partecipationis. Del resto i candidati esclusi sono in possesso di tutti i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
Lo studio legale sta predisponendo ricorsi dinanzi la giustizia amministrativa al fine di tutelare le posizioni dei candidati esclusi dal concorso de quo.
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