L’On.le TAR del Lazio con la recente sentenza n. 6097/2019 ha ribadito il diritto dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca di eleggere un proprio rappresentante all’interno degli organi di governo dei singoli Enti, come sancito dall’art. 2 del d.lgs. 218 del 2016. Questa volta ad essere annullato in parte qua è lo Statuto dell’ISTAT, organismo di primo piano nell’attività di indirizzo e coordinamento del sistema statistico nazionale.
Trattasi dell’ennesima occasione in cui il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi sugli effetti delle disposizioni contenute nel d.lgs. 218/2016 di riordino della normativa vigente in tema di Enti pubblici di ricerca, le quali vengono di volta in volta disattese dagli Enti interessati.
La sentenza odierna è relativa al ricorso spiegato davanti l’On.le TAR del Lazio dall’associazione FGU – Dipartimento Ricerca, dalla FLC CGIL Roma Lazio, dalla UIL Scuola Rua - Ricerca Università Afam e dalla FIR CISL Regionale, oltre che da alcuni ricercatori dipendenti dell’Ente Pubblico di ricerca ISTAT, i quali, assistiti dallo studio legale Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, chiedevano l’annullamento parziale dello Statuto del noto istituto di statistica pubblicato in data 28 dicembre 2017.
Michele Bonetti, avvocato dei sindacati del mondo della ricerca e dei ricercatori, ha commentato la vittoria “auspicando una maggiore e più incisiva collaborazione della classe politico-governativa e soprattutto dei singoli Ministeri nel loro ruolo di vigilanza degli Enti di ricerca, con atti di indirizzo specifici nonché con pareri più coerenti al dettato normativo in sede di controllo di legittimità e di merito delle bozze dei Statuti, in modo da garantire l’armonia con la normativa europea ed imporre un reale mutamento nell’approccio dei CdA dei singoli Enti di ricerca. Diversamente sarà necessario procedere nuovamente davanti la giustizia amministrativa impugnando Ente per Ente gli Statuti lesivi dei diritti dei ricercatori; non si deve dimenticare, difatti, che ne va dell’indipendenza della ricerca, come costituzionalmente garantita, e del ruolo inestimabile svolto oggi dal personale scientifico tutto”.
Il rappresentante della FGU- Liana Verzicco- precisa: “Il TAR del Lazio ha riconosciuto che l’ISTAT non ha rispettato il diritto dei ricercatori e tecnologi dell’Ente ad avere un proprio rappresentante di natura elettiva all’interno del Consiglio di Istituto come membro a tutti gli effetti e non solo come partecipante a determinate riunioni riguardanti la trattazione di argomenti scientifici. Di conseguenza, dovrà essere modificato l’art. 8 dello Statuto, nella parte in cui non prevede tale piena rappresentanza.
La pronuncia si affianca a quelle già emesse dal TAR medesimo nonché dal TAR per la Campania in riferimento agli Statuti di altri Enti pubblici di ricerca, quali l’ENEA e la SZN; anche in tali casi il Tribunale amministrativo ha annullato le disposizioni ritenute illegittime, sottolineando l’importanza di una applicazione forte e sostanziale del d. lgs. 218/2016 e della normativa comunitaria vigente in materia, in particolare la Carta europea dei ricercatori, che, come riportato nella nuova sentenza, “prende in specifica considerazione il tema della “partecipazione agli organismi decisionali”, affermando che gli enti di ricerca (“datori di lavoro”) “dovrebbero riconoscere che è del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d’informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire attivamente al funzionamento dell’istituzione”.