La presente iniziativa giudiziaria si fonda anche sull’applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha introdotto il c.d. “taglia idonei”, limitando il numero degli idonei non vincitori a una quota massima del 20% dei posti messi a concorso.
Tale disciplina è stata oggetto di una deroga temporanea, da ultimo prevista dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, che ha escluso l’applicazione del suddetto limite:
- alle graduatorie approvate nell’anno 2024;
- alle graduatorie approvate nell’anno 2025;
- ai concorsi banditi nell’anno 2025, indipendentemente dalla data di approvazione della graduatoria.
La norma, tuttavia, non prevede alcuna tutela per i candidati che hanno partecipato a concorsi banditi nell’anno 2024, le cui graduatorie siano state approvate successivamente al 31 dicembre 2025.
In tale situazione rientrano i candidati del concorso Ministero della Difesa 2024 – profilo FT45, la cui graduatoria è stata approvata in data 23 marzo 2026. Per tali soggetti, infatti, trova applicazione il limite del “taglia idonei”, a differenza di quanto avviene per i concorsi banditi nel 2025.
Alla posizione degli ex militari si aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità in quanto, l'Amministrazione ha applicato il limite del 20% degli idonei in via preventiva, neutralizzando di fatto la riserva del 50% e ciò nonostante la riserva in favore degli ex miliari sia prevista da una legge speciale.
Nel caso di specie, l’operato dell’Amministrazione appare affetto da vizi di legittimità, nella misura in cui l’algoritmo utilizzato per la formazione della graduatoria avrebbe applicato la disciplina generale in via prioritaria, senza aver previamente garantito l’integrale soddisfacimento della quota di riserva prevista dalla normativa speciale.
Ne deriverebbe, pertanto, la mancata copertura dei posti riservati con conseguente elusione e svuotamento sostanziale della tutela riconosciuta agli ex militari dal legislatore.