Secondo l’Adunanza Plenaria:
“1. Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l’ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico”.
Sulla base di tale teoria qualunque ricorso proposto dopo il 2007 è inammissibile dinanzi al Giudice Amministrativo, ragion per cui nessun ricorso proposto dopo l’esito vittorioso del nostro ricorso straordinario del 2013, con il quale il titolo è stato, per la prima volta, dichiarato abilitante, doveva sin da subito, essere rigettato.
Ha errato lo stesso Consiglio di Stato, dunque, a partire dalla sentenza n. 1973/15 ad accogliere.
Ma non basta.
La sola presenza di tale argomento, difatti, in disparte la sua fondatezza o infondatezza, avrebbe comunque potuto consentire di instaurare dei contenziosi innanzi al Giudice del Lavoro (ove si può contestare il D.M. del 2007 entro termini più lunghi di quelli al T.A.R.). L’Adunanza Plenaria, al contrario, va ben oltre la stessa ordinanza di rimessione (che tale aspetto aveva ignorato).
Secondo l’A.P.
2. Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tale posizione, dunque, esclude, in radice, che il diploma magistrale possa essere utile all’ammissione in G.A.E., a prescindere dal tempo della richiesta.
Questa volta, a differenza della prima, l’Adunanza Plenaria ha citato le sentenze n. 4232 e 5439 del 2015 (con le quali si era superato quest’argomento), senza tuttavia soffermarsi su tale dato.
Il contenuto di quelle sentenze è totalmente obliterato dalla Plenaria.
“5.- Né , diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l’efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Ciò in quanto in base alla normativa vigente, requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all’insegnamento.
Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado – cfr. tabella di cui all’articolo 1 al d.l. n. 97/2004, convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 – prevede, tra l’altro, al punto a), denominato “titoli abilitanti di accesso alla graduatoria”, il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.
Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l’assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti”.
Non una parola, in ogni caso, è spesa sul D.M. 353/14 che, per confessione del MIUR, vi aveva messo in seconda fascia all’uopo dedicate agli abilitati.
Secondo l’Adunanza Plenaria “Si tratta di un tipo di iniziativa giudiziale fondata su presupposti che, se fossero accettati, darebbero vita a risultati paradossali, forieri di una grave incertezza, e, soprattutto, contrastanti con i principi fondamentali della giustizia amministrativa. Sarebbe nella sostanza come ammettere che chi non ha mai partecipato ad una procedura lato sensu concorsuale possa direttamente insorgere contro (neanche la graduatoria, ma) il provvedimento che dispone l’aggiornamento (o lo scorrimento) della graduatoria, pretendendo di esservi inserito, ed assumendo come dies a quo del termine per proporre il ricorso la data di pubblicazione della sentenza favorevole ottenuta da qualche altro soggetto nelle sue stesse condizioni. Con l’aggravante, nel caso delle graduatorie ad esaurimento, che queste vengono aggiornate periodicamente, il che implica che ogni successivo aggiornamento determinerebbe la riapertura dei termini per ricorrere”.
Noi non avevamo sostenuto che il decorso del termine nasce dalla saentenza 1973/15 o da quella del PDR sulla seconda fascia ma dal DM 353/14 è il Miur che ha riconosciuto il valore abilitante a tutti.