Il Tribunale di Latina, con una recentissima sentenza del 31 marzo 2026, ha accolto il ricorso promosso da una docente contro il Ministero dell’Istruzione, chiarendo un principio rilevante in materia di Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
La ricorrente aveva subito una significativa decurtazione del punteggio nelle GPS a seguito del mancato riconoscimento del servizio svolto presso le scuole paritarie e comunali. L’Amministrazione aveva ritenuto tale servizio non valutabile in quanto prestato con contratti atipici presso scuole paritarie comunali non direttamente alle dipendenze dell’istituzione scolastica.
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato, stabilendo che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie è pienamente valutabile ai fini GPS.
Dunque, la tipologia contrattuale è irrilevante: ciò che conta è l’effettivo svolgimento dell’attività didattica. Anche i servizi prestati tramite cooperative o contratti atipici devono essere equiparati a quelli svolti con contratto di lavoro dipendente, se riferiti a insegnamenti curricolari o di sostegno.
La sentenza valorizza un criterio sostanziale: il punteggio nelle graduatorie deve riflettere l’esperienza professionale effettivamente maturata, indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha quindi disposto la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che avevano ridotto il punteggio.
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: "ai fini del riconoscimento del punteggio nelle GPS deve prevalere la sostanza del servizio svolto rispetto alla forma contrattuale, commenta l’Avv. Michele Bonetti. “Non è ammissibile che docenti che hanno effettivamente prestato attività didattica vengano penalizzati per il solo fatto di aver operato tramite contratti atipici o intermediati da cooperative. Si tratta di una decisione che tutela il lavoro reale e garantisce equità nel sistema di valutazione, imponendo all’Amministrazione di riconoscere integralmente l’esperienza professionale maturata, indipendentemente dalla veste giuridica del rapporto di lavoro”.
