Con una significativa sentenza, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello patrocinato dal nostro studio, riformando la decisione di primo grado del TAR Sardegna e annullando il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione aveva licenziato una docente vincitrice di concorso docenti, per la presunta carenza di un esame dal piano di studi.
La vicenda riguarda una docente che, dopo aver prestato servizio per anni nella classe di concorso A022 (italiano, storia, geografia) sulla base della sua laurea in Conservazione dei Beni Culturali, aveva superato il concorso straordinario indetto con DDG n. 510 del 2020 ed era stata immessa in ruolo. Successivamente, l'Amministrazione scolastica, riteneva il suo titolo di studio non idoneo per la mancanza di un esame specifico (lingua italiana) nel piano di studi, disponendone la cancellazione dalla graduatoria e la decadenza dal ruolo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna aveva respinto il ricorso della docente, sostenendo una rigida applicazione della normativa. Secondo il TAR, infatti, stante la carenza di un requisito essenziale del titolo di studio al momento della presentazione della domanda, l'Amministrazione aveva correttamente applicato l'istituto della decadenza previsto dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, quale conseguenza automatica della non veridicità della dichiarazione sul possesso dei requisiti. Il Tribunale ha anche chiarito che il superamento postumo dell'esame mancante non avrebbe potuto "sanare" la carenza originaria, in ossequio al principio della par condicio tra i candidati.
Riformando integralmente la decisione di primo grado, il Consiglio di Stato ha accolto le tesi difensive dell'appellante, delineate sin dal ricorso introduttivo e sviluppate nell'atto di appello, valorizzando il contesto specifico e i principi generali dell'azione amministrativa.
Il Supremo Consesso ha preliminarmente inquadrato la vicenda nella sua corretta cornice: un concorso straordinario finalizzato alla stabilizzazione del personale docente con significativa esperienza. La ratio legis della procedura era proprio quella di valorizzare la professionalità già maturata sul campo, come nel caso dell'appellante che insegnava continuativamente nella medesima classe di concorso dal 2015.
Il Consiglio di Stato ha poi chiarito che, a differenza di quanto ritenuto dal TAR, l'istituto della decadenza previsto dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 non può essere applicato in modo automatico e avulso da una valutazione concreta. Nel caso di specie, la questione non riguardava una dichiarazione mendace, ma una complessa questione interpretativa sulla validità di un titolo di studio, che la stessa Amministrazione aveva per lungo tempo risolto in senso favorevole alla docente, consentendole di insegnare e partecipare al concorso.
Il cuore della decisione risiede nell'affermazione di un principio di tutela dell'affidamento "qualificato e incolpevole" ingenerato nella docente. Tale affidamento derivava da una serie di elementi convergenti, cioè la protratta condotta amministrativa favorevole, che per anni aveva riconosciuto la spendibilità del titolo di studio, l'espletamento di plurimi rapporti di lavoro con la stessa Amministrazione e il superamento della procedura concorsuale con la successiva conferma in ruolo.
Il Collegio ha ritenuto l'intervento espulsivo dell'Amministrazione contrario ai canoni di correttezza, buona fede e proporzionalità. La decisione di cancellare la docente a distanza di anni, in assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, e dopo che la posizione si era consolidata, è stata giudicata irragionevole. In questa valutazione ha assunto rilievo anche la circostanza che la docente, in un'ottica di leale collaborazione, avesse nelle more superato l'esame contestato, dimostrando la volontà di sanare ogni presunta irregolarità. Tale sopravvenienza, pur non potendo sanare retroattivamente il requisito, è stata considerata un elemento decisivo per valutare la sproporzione del provvedimento espulsivo.
Questa vittoria rappresenta un importante precedente per la tutela di tutti coloro che, pur agendo in buona fede, si trovano a subire le conseguenze di tardivi e sproporzionati ripensamenti dell'Amministrazione, specialmente quando la loro posizione si è consolidata nel tempo a seguito di una condotta favorevole della stessa P.A.
«Questa sentenza riafferma un principio fondamentale del diritto amministrativo: l’Amministrazione non può sacrificare, con interventi tardivi e automatici, l’affidamento legittimo e incolpevole che essa stessa ha ingenerato nel cittadino». Ha commentato l’Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato il ricorso. «Il Consiglio di Stato ha correttamente valorizzato la buona fede della docente, la coerenza della sua condotta e la responsabilità dell’Amministrazione, ponendo un argine a letture eccessivamente formalistiche che finiscono per produrre effetti profondamente ingiusti».
