L’ammonimento del Questore è un istituto peculiare dell’ordinamento italiano, "sospeso tra diritto penale", sicurezza pubblica e procedimento amministrativo. Nasce come strumento rapido di protezione delle vittime, ma comporta conseguenze giuridiche importanti per chi lo riceve.
Per questo necessita di un approccio rigoroso, tecnico e rispettoso dei diritti fondamentali di tutte le parti coinvolte.
Lo Studio Legale Michele Bonetti presta assistenza specialistica sia nella proposizione dell’ammonimento per la vittima, sia nella tutela dei soggetti che lo subiscono ingiustamente, sempre e soltanto nei casi fondati e opportuni e nel pieno rispetto dei principi costituzionali.
- COS’È L’AMMONIMENTO DEL QUESTORE
Norme di riferimento: Art. 8 d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009 – Ammonimento per stalking (art. 612-bis c.p.)
Art. 3, comma 1, d.l. 93/2013 – Ammonimento per violenza domestica (percosse, lesioni, minacce, danneggiamenti)
Art. 10, l. 69/2019 (“Codice Rosso”) – rafforzamento istruttorio
Ulteriori ammonimenti “speciali”: cyberbullismo (l. 71/2017), condotte persecutorie online, ecc.
Si tratta di un atto amministrativo preventivo, emanato dal Questore, finalizzato a:
proteggere rapidamente la persona offesa;
prevenire escalation di violenza;
“mettere in allerta” il soggetto segnalato, con effetti rilevanti in caso di successiva denuncia.
L’ammonimento non è una condanna penale, ma può incidere: sulla credibilità personale, sull’eventuale porto d’armi, sul lavoro in alcuni settori, e in giudizio in caso di recidiva e sull'eventuale e successivo procedimento penale.
- COME SI PROPONE – LA TUTELA DELLA VITTIMA
La persona offesa può presentare istanza alla Questura competente.
Lo Studio Legale cura:
la redazione dell’istanza;
coaudiuva nell'allegazione di prove, screenshot, registrazioni, certificazioni;
l'assistenza all’audizione;
le memorie integrative;
la tutela nel contraddittorio con il soggetto ammonendo;
il monitoraggio della fase istruttoria.
Tempi: trattasi di un rimedio in molti casi efficace e rapido infatti ex lege la Questura deve procedere senza ritardo (art. 8, c. 1).
- LE GARANZIE PER IL DESTINATARIO – DIFENDERSI DA AMMONIMENTI INGIUSTI
Poiché l’ammonimento è un atto amministrativo immediatamente lesivo, il destinatario ha diritto a:
essere convocato;
essere sentito;
presentare memorie difensive;
produrre documenti;
farsi assistere da un avvocato.
Lo Studio Legale assiste:
nella costituzione in procedura;
nella redazione di memorie difensive;
nell’audizione davanti alla Questura;
nella verifica della legalità dell’istruttoria (motivazione, proporzionalità, prova, contraddittorio).
Attenzione: un ammonimento illegittimo si può annullare.
- IMPUGNAZIONI: TUTTI I RIMEDI DISPONIBILI
A) Ricorso gerarchico al prefetto
Rimedio amministrativo previsto dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
non sospende automaticamente l’efficacia;
consente un riesame nel merito;
deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica.
Lo Studio cura sia la proposizione, sia l’istruttoria del riesame.
B) Ricorso al TAR
L’ammonimento è un atto amministrativo individuale immediatamente lesivo, impugnabile avanti al TAR ex artt. 29-41 c.p.a.
Termine: 60 giorni dalla notifica;
Competenza: TAR del luogo in cui ha sede la Questura;
Possibilità di misure cautelari (art. 55 c.p.a.) per sospendere gli effetti;
Vizi tipici:
difetto di istruttoria;
motivazione apparente;
mancanza di contraddittorio;
travisamento dei fatti;
sproporzione;
incompetenza.
Lo Studio segue l’intero contenzioso TAR e in appello al Consiglio di Stato.
- C) Impugnazione del silenzio – mancata adozione dell’ammonimento
Quando la Questura non risponde all’istanza della vittima, è possibile:
diffidare la Questura ex art. 2, l. 241/1990;
proporre ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Lo Studio tutela la persona offesa che subisce ritardi ingiustificati, ottenendo l’ordine al Questore di provvedere.
- D) Annullamento in autotutela e riesame
Anche dopo l’emissione, la Questura può sempre riesaminare l’ammonimento ex art. 21-nonies l. 241/1990.
- 5. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COME CONTROINTERESSATO (LA VITTIMA)
Nei giudizi in cui il destinatario impugna l’ammonimento, la vittima è controinteressata e può costituirsi per:
difendere la legittimità dell’atto;
far valere i propri diritti alla sicurezza;
contribuire all’istruttoria.
Lo Studio cura la difesa tecnica della persona offesa dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato.
- EQUILIBRIO ETICO: ASSISTENZA SOLO AI CASI FONDATI
Per evitare qualunque ambiguità, lo Studio precisa:
La tutela è prestata esclusivamente nei casi giuridicamente fondati, nell’interesse della legalità, della sicurezza e dei diritti fondamentali. Lo Studio difende le vittime che chiedono protezione, ma anche i cittadini che risultano colpiti da ammonimenti illegittimi o sproporzionati.
Un approccio professionale, super partes, centrato sulla correttezza del procedimento.
Lo Studio Legale Michele Bonetti garantisce assistenza completa in ogni fase:
proposizione dell’ammonimento;
audizioni, memorie, istruttoria;
ricorso gerarchico;
ricorso al TAR;
costituzione come controinteressato;
appello al Consiglio di Stato;
ricorsi per silenzio e diffide;
istanze di riesame/autotutela;
consulenza su misure connesse (porto d’armi, altre misure di prevenzione, penale, civile e familiare).
Per informazioni e consulenze private scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
