Il Consiglio di Stato ha accolto, in sede cautelare, l’appello proposto dall’Avvocato Michele Bonetti founder dello studio legale Bonetti & Delia riformando l’ordinanza di primo grado e riconoscendo la necessità di assicurare una tutela immediata ai candidati che, pur avendo superato le prove concorsuali con un punteggio utile, erano stati esclusi dal novero degli idonei in applicazione del limite del 20%.
La vicenda si inserisce nel complesso quadro normativo introdotto dal c.d. “taglia-idonei”, previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui, nei concorsi pubblici, sono considerati idonei esclusivamente i candidati collocati dopo l’ultimo vincitore entro il limite del 20% dei posti messi a bando.
La disciplina è stata successivamente interessata da un regime derogatorio introdotto dal D.L. n. 25/2025, convertito dalla L. n. 69/2025, che ha previsto la disapplicazione temporanea del limite del 20% per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e per le graduatorie relative ai concorsi banditi nel 2025.
La controversia riguarda i candidati di una procedura concorsuale bandita nel 2024, le cui prove si sono concluse nel corso del 2025, ma la cui graduatoria definitiva è stata approvata dall’Amministrazione soltanto nel 2026, ai quali, dunque, si applicava la disciplina del “taglia-idonei”.
Parallelamente, era stata bandita, nel 2025, una nuova procedura concorsuale per i medesimi profili professionali. Quest’ultima, in virtù della disciplina transitoria, risultava invece sottratta al limite del 20%, indipendentemente dalla data di approvazione della relativa graduatoria.
È proprio tale situazione ad aver posto una delicata questione sotto il profilo dell’eguaglianza e della ragionevolezza, dal momento che candidati interessati da procedure sostanzialmente identiche, ricevevano un trattamento differente sulla base di un elemento estraneo alla loro volontà e dipendente, in concreto, dai tempi dell’Amministrazione e della commissione esaminatrice.
Nel ricorso è stata quindi sollevata la questione di legittimità costituzionale, con particolare riferimento alla scelta legislativa di limitare la deroga al “taglia-idonei” alle graduatorie dei concorsi banditi nel 2025 e alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025, lasciando invece fuori le procedure bandite nel 2024 le cui graduatorie siano state approvate nel 2026.
Sul punto, la questione di legittimità costituzionale è stata rimessa dal giudice amministrativo alla Corte costituzionale.
In questo quadro, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, valorizzando anche il rischio che, nelle more della definizione della controversia e dell’incidente di costituzionalità, potesse essere definitivamente compromessa la possibilità per i candidati di beneficiare dello scorrimento della graduatoria.
La tutela cautelare è stata quindi riconosciuta ai fini l’inclusione in graduatoria nella posizione spettante in base al punteggio conseguito, anche oltre il limite del 20% degli idonei nonché anche al fine del conferimento di incarichi.
Questa pronuncia riconosce un principio che riteniamo fondamentale: il candidato che ha superato una selezione pubblica non può vedere compromessa la propria posizione per una circostanza del tutto estranea alla sua volontà, quale il momento in cui l’Amministrazione decide di approvare la graduatoria”, commenta l’Avv. Michele Bonetti, che prosegue: “In presenza di una questione di legittimità costituzionale già sottoposta all’esame della Corte, la tutela cautelare diventa essenziale per evitare che il trascorrere del tempo renda irreversibile il pregiudizio subito dagli idonei”.

Importante pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione Settima, sulla delicata questione della durata degli incarichi dei magistrati onorari.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR Lazio affinché proceda alla sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

La vicenda riguarda la decisione del CSM che, pur confermando la ricorrente nell’incarico di Giudice Onorario di Pace, ne aveva limitato la durata, computando anche periodi di servizio onorario svolti molti anni prima.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la rilevanza delle esigenze cautelari prospettate, sottolineando che l’immediatezza del pericolo deve essere valutata anche alla luce dei normali tempi necessari per la definizione del giudizio.

Il Sindacato UNAGIPA attraverso la propria legale rappresentante, la Presidente Nazionale dottt.ssa Mariaflora Di Giovanni e la Referente Nazionale dei Nuovi Magistrati Onorari nominati ex post Decreto Orlando dott.ssa Patrizia Teramo, esprime soddisfazione per una decisione che consente di portare rapidamente all’esame di merito una questione di particolare importanza per la magistratura onoraria.

La ricorrente è assistita dall’Avv. Federica Fortini e dall’Avv. Michele Bonetti, che hanno evidenziato nel giudizio le criticità derivanti dal computo, ai fini della durata massima dell’incarico, sia di periodi di servizio onorario estremamente risalenti sia del periodo trascorso presso l’Ufficio per il Processo.

«La pronuncia rappresenta un passaggio importante, perché riconosce la necessità che una questione capace di incidere concretamente sulla durata dell’incarico non venga vanificata dal semplice decorso del tempo. Ora il confronto proseguirà dinanzi al TAR nel merito» riportano i patrocinatori del ricorso Michele Bonetti e Federica Fortini.

 

La decisione assume rilievo anche oltre il singolo caso, inserendosi nel più ampio dibattito sulla tutela, sullo status e sulle condizioni di servizio della magistratura onoraria.

 

Ora il contenzioso torna e prosegue al TAR Lazio, chiamato dal Consiglio di Stato a fissare sollecitamente l’udienza di merito.

Con la sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026, il Consiglio di Stato interviene sulle tutele spettanti ai giudici di pace, affermando importanti principi in materia di diritto dell’Unione europea, reiterazione dei rapporti a termine e prescrizione. La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da un’ex giudice di pace, riformando la decisione del TAR Lazio che aveva escluso il riconoscimento delle tutele rivendicate per il servizio prestato dal 2002 al 2019.

La pronuncia riconosce il diritto alle ferie retribuite, al trattamento di fine rapporto, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e al risarcimento del danno derivante dall’abusiva reiterazione degli incarichi a termine.

Il Consiglio di Stato chiarisce anzitutto che non può configurarsi una piena equiparazione tra magistrati onorari e magistrati ordinari. Le differenze relative al reclutamento, alle qualifiche richieste e alla natura delle funzioni possono infatti giustificare specifiche diversità di trattamento. Tali differenze, tuttavia, non consentono di escludere in radice i giudici di pace dalle tutele riconosciute dal diritto dell’Unione ai lavoratori a tempo determinato. Le eventuali “ragioni oggettive” idonee a giustificare un trattamento differenziato devono essere fondate su elementi concreti attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte e non possono derivare esclusivamente dal diverso inquadramento formale o dalle modalità di reclutamento.

In applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Consiglio di Stato riconosce alla ricorrente il diritto alle ferie retribuite per ciascun anno di servizio, al TFR e alla ricostruzione della posizione contributiva. Ai fini della determinazione economica delle spettanze, la sentenza individua quale parametro di riferimento la classe stipendiale HH03 del magistrato ordinario, corrispondente al periodo compreso tra la conclusione del tirocinio e il riconoscimento della prima qualifica di professionalità. Il Collegio precisa, tuttavia, che tale parametro opera esclusivamente ai fini della quantificazione delle specifiche tutele riconosciute e non comporta una generale parificazione economica tra magistratura onoraria e magistratura togata.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la successione degli incarichi a tempo determinato. Secondo il Consiglio di Stato, il reiterato ricorso a rapporti formalmente temporanei può integrare un abuso quando venga utilizzato per soddisfare esigenze dell’Amministrazione che abbiano assunto carattere permanente e durevole. La tutela risarcitoria non costituisce, pertanto, un semplice surrogato della stabilizzazione, ma una misura autonoma diretta a sanzionare l’abuso del rapporto a termine nel pubblico impiego.

Particolarmente significativo è, infine, il passaggio dedicato alla prescrizione. Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione formulata dalle Amministrazioni, rilevando che, almeno fino alla sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020, la giurisprudenza nazionale era consolidata nel negare ai giudici di pace la natura di lavoratori subordinati e le relative tutele. Il Collegio ritiene quindi che non possa essere applicato un regime prescrizionale tale da rendere sostanzialmente ineffettivi diritti successivamente riconosciuti dal diritto dell’Unione. La sentenza afferma, in particolare, che anche l’orientamento nazionale in materia di decorrenza della prescrizione deve essere disapplicato quando la sua applicazione comprometta l’effetto utile delle norme europee.

La sentenza n. 2716/2026 costituisce un significativo punto di approdo nell’evoluzione delle tutele riconosciute alla magistratura onoraria. Pur escludendo una piena equiparazione con i magistrati ordinari, il Consiglio di Stato riconosce la necessità di garantire ai giudici di pace le tutele derivanti dal diritto dell’Unione rispetto alle condizioni di lavoro concretamente comparabili.

 

In data 6 agosto 2026 è stata pubblicata la graduatoria di merito per il concorso delle Specializzazioni Mediche 2026, le cui prove scritte si sono tenute nel mese di luglio.

In questi ultimi giorni numerose sono state le segnalazioni inerenti i quesiti sottoposti ai candidati ed in particolare per il quesito n. 34 con il codice sssm20261114 che vi riportiamo di seguito:

Che tipo di profilassi antitromboembolica va suggerita - secondo le linee-guida - ad una giovane donna di 30 anni alla sua prima gravidanza, senza alcun fattore di rischio e con riscontro occasionale di eterozigosi per la variante fattore V di Leiden?

A: Eparina a basso peso molecolare dopo il parto

B: Eparina a basso peso molecolare durante tutta la gravidanza

C: Nessuna profilassi

D: Eparina a basso peso molecolare dalla 28° settimana sino al termine della gestazione

E: Aspirina a basso dosaggio”.

Il Ministero ha ritenuto corretta la risposta A (“Eparina a basso peso molecolare dopo il parto”). Tuttavia, gli esperti da noi consultati hanno evidenziato come, alla luce delle linee guida internazionali, la risposta da ritenersi corretta debba essere, invece, la C (“Nessuna profilassi”).

Tale erronea individuazione della risposta corretta assume particolare rilevanza alla luce del sistema di attribuzione del punteggio previsto dal bando di concorso, secondo cui, per ciascuna risposta corretta, viene attribuito 1 punto, mentre per ogni risposta errata viene applicata una penalizzazione pari a 0,25 punti e, in caso di mancata risposta, vengono attribuiti 0 punti.

È, dunque, evidente come l’erronea formulazione del quesito e, soprattutto, l’erronea individuazione da parte del Ministero della risposta A quale unica risposta corretta, abbiano potuto incidere sulla formazione della graduatoria, determinando un concreto pregiudizio nei confronti di tutti i candidati che, ritenendo corretta la risposta C sulla base delle linee guida internazionali, abbiano optato per tale soluzione, vedendosi conseguentemente attribuire una penalizzazione di 0,25 punti anziché il punto previsto per la risposta corretta.

La questione assume, peraltro, particolare attualità, posto che, allo stato, i candidati inseriti in graduatoria sono in attesa dell’apertura della finestra temporale, prevista dal 16 settembre al 22 settembre 2026, per effettuare la scelta delle sedi. Successivamente, in data 24 settembre 2026, è prevista la pubblicazione delle prime assegnazioni.

Lo studio al fine di far fronte alle numerose richieste ha deciso di porre in essere sia azioni individuali sia azioni cumulative, o meglio, ricorsi per piccoli gruppi di candidati (minimo 5 ricorrenti e un massimo di 10 ricorrenti) con posizioni omogenee.

L’omogeneità delle posizioni dipende dalla necessità di evitare eccezioni e dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi in base ad una giurisprudenza amministrativa oramai consolidatasi sulla omogeneità e non conflittualità delle posizioni. Pertanto i ricorrenti verranno divisi, prevalentemente, in base alla risposta (o alla mancata risposta) fornita al quesito.

Potranno ricorrere coloro che hanno fornito una risposta considerata errata dal Ministero (quindi una opzione differente da quella contrassegnata con la lettera A secondo il predetto ordine delle risposte) o che non hanno fornito alcuna risposta.

Il prezzo del ricorso c.d. semicollettivo è pari ad euro 500 (cinquecento omnicomprensivo) e per aderire gli interessati dovranno compilare il seguente form (https://forms.gle/Wd7poPJPn7ML61g26) e riceveranno poi tutte le informazioni necessarie per l’adesione ai ricorsi e per una riunione on line.

Il termine per le prime adesioni è il 20 settembre 2026.

Lo studio effettuerà anche ricorsi di natura individuale e tutti gli interessati potranno contattare direttamente lo studio e concordare con la segreteria un appuntamento anche individuale sia su aspetti inerenti i quesiti, sia su ulteriori illegittimità del concorso quali ad esempio l’errata valutazione dei titoli etc.

 

 

 

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare promosso dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia nell’ambito della procedura concorsuale per dirigente medico bandita dalla ASL Roma 1.

La vicenda nasce dalla contestazione di un quesito somministrato nella prova scritta, rispetto al quale venivano rilevati, sulla base di una specifica documentazione specialistica, profili tali da mettere in discussione l’unicità della risposta individuata come corretta dalla Commissione.

Il tema non riguardava, dunque, una mera diversa interpretazione della prova da parte della candidata, ma la stessa attendibilità tecnico-scientifica del quesito e la sua compatibilità con la regola, fissata dall’Amministrazione e fatta propria dalla Commissione, secondo cui le domande avrebbero dovuto prevedere una sola risposta corretta.

Il Consiglio di Stato, con la propria ordinanza cautelare pubblicata in data 31 agosto 2026, ha accolto l’appello, ritenendo meritevoli di approfondimento le questioni tecnico-scientifiche poste all’attenzione del Collegio.

Viene riconfermato, dunque, che, in presenza di una possibile pluralità di risposte corrette, la questione non si esaurisce nella discrezionalità della Commissione, ma investe la stessa possibilità per il candidato di essere valutato secondo regole chiare, predeterminate e tecnicamente attendibili.

Particolare rilievo assume, in questo contesto, il principio dell’autovincolo, in quanto, se la Commissione stabilisce che per ciascun quesito deve esistere una sola risposta corretta, tale regola deve essere rispettata anche nella concreta predisposizione e valutazione delle domande.

Abbiamo ritenuto fondamentale affrontare la questione non limitandoci ad una contestazione della valutazione della Commissione, ma dimostrando, attraverso un supporto tecnico-scientifico specifico, perché fosse necessario verificare l’effettiva univocità della risposta indicata come corretta”, commenta l’Avv. Michele Bonetti. “L’accoglimento dell’appello cautelare, con l’invito a un approfondimento istruttorio, consentirà ora di sottoporre questi profili a un esame approfondito e ad una rivalutazione della posizione della ricorrente che, nelle more, ha superato anche la prova pratica”.

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