La Corte d’Appello di Venezia – Sezione Lavoro – ha confermato la piena valutabilità del servizio di leva obbligatorio ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale docente, anche quando tale servizio non sia stato svolto in costanza di rapporto di lavoro.
La decisione ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità: il servizio militare, in quanto obbligo costituzionale e civile, deve essere riconosciuto “a tutti gli effetti” e valutato con lo stesso punteggio attribuito agli altri servizi prestati presso enti pubblici, come previsto dall’art. 485 del D.Lgs. 297/1994 e dall’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Richiamando tali norme e i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, la Corte d’Appello ha disapplicato la limitazione introdotta per le GAE e le GPS, confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla valutazione del servizio di leva.
L’esito rappresenta un nuovo e importante precedente per la tutela dei docenti che, negli anni, non hanno visto pienamente valorizzato il periodo di leva obbligatoria.
«La piena valutazione di questo servizio nell’ambito delle graduatorie scolastiche è un atto di giustizia e di coerenza normativa», dichiara l’Avv. Michele Bonetti, che ha patrocinato il ricorso, «La sentenza della Corte d’appello di Venezia rappresenta un ulteriore passo verso il riconoscimento pieno dei diritti dei docenti, troppo spesso penalizzati da interpretazioni restrittive non conformi alla legge».