Una candidata esclusa da un concorso per dirigente medico si vede dichiarare irricevibile il proprio ricorso perché presentato oltre i termini di legge: a statuirlo è la decisione del T.A.R. Sicilia sezione di Catania emessa in data 20 febbraio 2026, che offre importanti spunti sui presupposti processuali e sul concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo oltre all’onere di impugnare immediatamente i provvedimenti di esclusione dalle procedure selettive di concorso.
La vicenda trae origine da un concorso pubblico bandito da un ente pubblico di Messina per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, e per il quale la suddetta candidata risultava non idonea dopo lo svolgimento della prima delle tre prove predisposte con il bando di concorso.
Ritenendo ingiusto l’esito, la candidata ha presentato ricorso entro i termini decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria ma dopo oltre 90 giorni dall’esclusione sollevando diverse censure, tra le quali l’errata attribuzione del punteggio dei titoli, l’irregolare composizione della commissione e l’inadeguata valutazione della prova scritta.
Ma tali motivi di doglianza potevano essere vagliati nel merito da parte del Giudice?
A tale domanda il Collegio siciliano ha risposto negativamente, dovendosi esaminare preliminarmente l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Avvocato Santi Delia e dall’Avvocato Michele Bonetti, a tutela del controinteressato.
La sentenza ruota attorno a due categorie tecnico-giuridiche fondamentali: la nozione di “piena conoscenza” e la natura dell’atto di esclusione come “atto immediatamente lesivo”.
Il TAR ha spiegato che il termine per impugnare un atto lesivo decorre dalla sua “piena conoscenza” ed è un errore attendere la pubblicazione della graduatoria finale che non poteva che confermare l’esclusione già avvenuta e consumata. “…Basta la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi…”.
Questo significa che il dies a quo, ovvero il giorno da cui inizia a decorrere il termine di 60 giorni per ricorrere, coincide con il momento in cui il soggetto è in grado di cogliere l’effetto negativo dell’atto sulla propria posizione giuridica. L’eventuale conoscenza successiva di ulteriori dettagli o vizi potrà essere fatta valere senza dubbio tramite lo strumento dei motivi aggiunti, ma non può certo costituire un escamotage per eludere i termini processuali ai fini della proposizione del ricorso.
Nello specifico, a riguardo della materia concorsuale, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui l’esclusione da una fase della procedura costituisce un atto che deve essere impugnato immediatamente. Anche se si tratta di un atto intermedio (o endoprocedimentale) esso produce un effetto definitivo per il candidato escluso, configurandosi come un “vero e proprio arresto procedimentale immediatamente lesivo”. Di conseguenza, il candidato ha l’onere di impugnarlo subito, senza attendere l’approvazione della graduatoria finale o la conclusione del concorso.
La sentenza costituisce un monito sull’importanza cruciale della tempestività nel processo amministrativo: la percezione della lesività di un atto impone un’azione immediata, pena la perdita irrimediabile del diritto a far valere le proprie ragioni in giudizio.