Dopo aver ottenuto un primo accoglimento in via cautelare, il nostro Studio Legale è riuscito a ottenere una pronuncia favorevole anche nel merito da parte dei Giudici del TAR del Lazio, volta al reinserimento nella graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia di uno studente figurante come “rinunciatario”, in quanto sostanzialmente decaduto dalla graduatoria.
La questione era nata quando il ricorrente non riusciva ad effettuare tutte le procedure burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione nell’arco temporale di 4 giorni a causa di una condizione medica che proprio in quella settimana lo costringeva ad essere sottoposto a delicate cure familiari. Per tale ragione, una volta accortosi che il sistema informatico aveva rubricato la sua posizione quale rinunciatario, attraverso un meccanismo automatico che gli impediva di immatricolarsi, si rivolgeva al nostro Studio Legale per la cura dei propri interessi.
Il Collegio, nel valutare la questione ha ritenuto determinante la condizione dello studente anche a causa della propria condizione medica, era impossibilitato a svolgere le operazioni burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione. A tal proposito il Giudice ha rilevato che la predetta condizione medica costituisse un impedimento oggettivo tale da poter giustificare il ritardo nella procedura di immatricolazione.
Con la sentenza di merito odierna il Tar non ha rilevato l’improcedibilità per carenza di interesse bensì la cessata materia del contendere poiché “dalla documentazione versata in atti emerge l’intervenuta immatricolazione di parte ricorrente al corso di laurea ambito presso una sede universitaria - coincidente con la prima scelta indicata dallo stesso ricorrente - corrispondente “ad un posto disponibile tra le sedi opzionate” con relativa attribuzione “in ragione del punteggio conseguito e della posizione raggiunta”, per effetto del reinserimento del nominativo del ricorrente medesimo nell’ambito della graduatoria nazionale di merito ad opera del Ministero a seguito dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 384/2022.”