Con una significativa ordinanza, pubblicata il 15 gennaio 2026, il Tar Lazio – Sez. I quater ha sospeso l’efficacia del provvedimento con cui un candidato era stato escluso dal concorso pubblico per 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco a causa della presenza di etanolo, riammettendolo alle fasi successive della procedura, inclusa la formazione.
Il Tar ha accolto le tesi difensive presentate nel ricorso ritenendo fondate le censure formulate contro il provvedimento di esclusione basato su un’erronea interpretazione della normativa di riferimento.
Invero, il Collegio ha chiarito che l’Amministrazione nel disporre l’esclusione ha operato un’impropria assimilazione tra il consumo di alcol e l’uso di sostante stupefacenti/psicotrope. Partendo da questo presupposto l’Amministrazione ha applicato al caso di specie – ossia a un caso di consumo di alcol – una disciplina prevista per sanzionare il consumo di droghe, senza considerare che il consumo di alcol è regolato da norme differenti, le quali prevedono l’esclusione solo in presenza di forme patologiche di consumo.
Il TAR ha inoltre evidenziato un difetto di istruttoria, rilevando che l’Amministrazione non ha svolto ulteriori accertamenti di approfondimento volti a verificare l’eventuale natura patologica del consumo di alcol, fondando il provvedimento di esclusione soltanto sull’esito dell’esame delle urine.
La decisione del TAR Lazio rappresenta una vittoria non solo per il singolo ricorrente, ma anche per i principi di legalità, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa. Viene riaffermato che l'esclusione da un concorso pubblico, atto che incide profondamente sulla vita professionale di un cittadino, non può derivare da automatismi o da valutazioni superficiali e prive di un'adeguata istruttoria.
Il giudizio di idoneità deve essere il risultato di una valutazione completa e ponderata, basata sulla corretta norma applicabile e su accertamenti scientifici idonei a dimostrare la sussistenza della specifica causa di inidoneità prevista dalla legge. Un singolo episodio, decontestualizzato e non supportato da ulteriori prove, non può legittimamente compromettere il futuro di un candidato che ha dimostrato con merito di possedere tutte le altre qualità richieste per servire nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.