Il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevoli di approfondimento le motivazioni poste alla base del ricorso per la partecipazione al TFA senza l’espletamento delle prove selettive di ammissione, presentato dall’avvocato Michele Bonetti, founder dello studio legale Michele Bonetti e Santi Delia.
La normativa di riferimento come da ultimo modificata ed integrata, prevede che gli insegnanti con almeno tre anni di servizio sul sostegno, svolti negli ultimi cinque anni, accedano direttamente al T.F.A senza l’espletamento delle prove selettive di ammissione. Con il D.L. n. 36/2022, difatti, è stato ampliato il D.Lgs. n. 59/2017 tramite l’inserimento dell’art. 18-bis, con il quale si prevede che “ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono […] coloro […] che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno”.
La norma è chiara, il Ministero, invece, consentiva ai ricorrenti di “saltare” solo la sola prova preselettiva, che è cosa ben diversa.
Tale interpretazione, peraltro, contrastava con l’intervento normativo già attuato a partire dal 2020 (e non abrogato) nel quale era previsto l’esonero dalla sola prova preselettiva per gli insegnanti con tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi dieci.
“Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le nostra ragioni: l’interpretazione ministeriale viola la ratio della norma e pertanto è illegittima” commenta l’Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato la causa “È un importante risultato in una battaglia che portiamo avanti da anni per scardinare un meccanismo che costringe ogni anno centinaia di docenti a conseguire la specializzazione all’estero”.