Come già accaduto in passato, quando siamo riusciti a scardinare le soglie di ammissione, anche questa volta è provato che l’attuale struttura del T.F.A. risulta palesemente illegittima in quanto la non utilizzazione di posti disponibili a fronte di soggetti idonei a poterli ricoprire, unitamente al sistema di ammissione fondato sulla soglia cui non corrisponde una graduatoria nazionale, viola gli stessi principi legislativi anche di rilievo costituzionale dell’autonomia universitaria e del diritto allo studio.
L’attuale disposizione regolamentare, censurata con i nostri ricorsi accolti negli anni passati, prevede la sottoposizione dei candidati a diverse prove nei vari atenei italiani. Tuttavia, tale situazione prevede che in determinate sedi alcuni candidati con punteggi notevolmente alti restano esclusi a causa della grande quantità di partecipanti. Viceversa, e si tratta di una illegittimità evidente, può succedere che candidati con punteggi molto bassi, riescano ad accedere in atenei con meno partecipazione.
Questa volta è accaduto che nonostante i posti previsti fossero 728 la Commissione ha ammesso alla prova orale solo 464 candidati lasciando quindi centinaia di posti vacanti. Tutti coloro i quali rientrano nella soglia dei 728 posti disponibili possono agire sulla base dei nostri precedenti favorevoli.
Durante il precedente ciclo, il Tar Catania aveva già accolto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia a tutela dei docenti esclusi dal concorso per l’ammissione ai corsi di formazione per la specializzazione sul sostegno a causa di un’unica insufficienza ottenuta nelle prove concorsuali pur in presenza di posti vacanti.
Il Collegio, a fronte di un eccessivo numero di aspiranti, restando come fine ultimo della selezione, quello di favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, ha statuito che “nella logica della selezione l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi[..].”. “Se infatti – continua la sentenza– risulta senz’altro possibile, al termine delle prove concorsuali, l’incompleta copertura dei posti per insufficiente preparazione dei concorrenti, non altrettanto può dirsi per la prima fase selettiva, in cui dovrebbe soltanto operarsi una prima scrematura dei partecipanti” a maggior ragione, così come nel caso di specie, laddove sembra mancare del tutto un’adeguata istruttoria in ordine alle modalità con cui è stata individuata la soglia minima di punteggio ed in particolare nei casi in cui il numero dei partecipanti non ammessi, la diversa conformazione dei quesiti nei vari Atenei, nonché la conclusiva mancata copertura di un ampio numero di posti abbiano reso evidente la “presumbile, eccessiva difficoltà del test di ingresso, in modo tale da suggerire l’individuazione di una soglia minima diversa, orientata non a restringere eccessivamente la selezione, ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale del tutto insufficiente per intraprendere il percorso formativo.”
Il Tar Catania ha così accolto la tesi degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria dei posti non utilizzati, confermando sul merito, quanto già disposto in sede cautelare: l’ammissione a pieno titolo della ricorrente al corso di formazione in questione.
Giorno 28 dicembre verrà pubblicata la modulistica per l’adesione all’azione collettiva. Frattanto, anche per ricorsi individuali, potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.