Nel caso deciso dal T.A.R. Lazio alcuni docenti che aspiravano a specializzarsi sul sostegno, difesi dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, pur se idonei all’esito delle procedure concorsuali indette dall’Ateneo presso cui avevano partecipato, non si collocavano, presso tali Università, in posizione utile ai fini della graduatoria degli ammessi alla frequenza dei corsi banditi.
Non v’è dubbio, purtroppo, che presso tali Atenei, a meno di errori nella valutazione dei titoli e delle prove, tali concorrenti non hanno chances di ammissione, ecco perché la strategia difensiva dello Studio si è spostata nella richiesta di ammissione presso altri Atenei con posti rimasti vacanti.
Vi erano Atenei, difatti, che pur avendo posti vacanti per gli stessi corsi per cui i ricorrenti avevano superato il concorso, non accoglievano la domanda di immatricolazione sollecitata dai legali, adagiandosi sulla previsione del D.M. che regola il T.F.A. sostegno del 2011 secondo cui “la graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata con altri candidati”.
Il Tribunale Amministrativo, accogliendo la tesi dei legali, ha invece chiarito che “la non utilizzazione di posti disponibili a fronte di soggetti idonei a poterli ricoprire violerebbe i princìpi e i criteri su cui è basata la stessa disciplina legislativa (…) dei corsi di specializzazione”, riconoscendo che “tale interpretazione adeguatrice della disposizione ministeriale si impone per il rispetto dovuto ai principi, di rilievo costituzionale, dell’autonomia universitaria e del diritto allo studio”.
Di conseguenza, fermo restando il potere del singolo Ateneo di valutare l’immatricolazione sulla sussistenza di posti vacanti, anche con riferimento al prossimo T.F.A. di imminente pubblicazione, tale sentenza rappresenta un’importante spartiacque giacché l’Amministrazione non potrà negare l’inserimento in graduatoria degli idonei in ipotesi di posti vacanti.