Si riportano le Vostre domande più frequenti e le risposte in modo semplificato al fine di meglio comprendere la situazione in merito alle imminenti convocazioni e all’eventualità di decadenza dalle graduatorie in caso di immissione in ruolo dalle GAE.
Il problema si pone principalmente nel momento in cui oggi giunge la possibilità di prendere un ruolo che scaturisce dall’inserimento in GAE con riserva e si è nella graduatoria del concorso straordinario, ma non si è prossimi alla chiamata. In tal caso la scelta è personale, ma è bene che Voi sappiate che l’operatività della decadenza si applicherà dal momento del superamento dell’anno di prova, quindi non immediatamente e che, nelle more, essendo Avvocati, l’unica possibilità che Vi possiamo offrire è quella di ricorrere contro queste statuizioni, a nostro avviso illegittime. Riteniamo altresì che, nelle more dell’anno di prova, si possa giungere al pronunciamento quanto meno cautelare del TAR o del Consiglio di Stato.
Le presenti FAQ sono predisposte in particolar modo per i ricorrenti inseriti in GAE con riserva processuale e, per tutte le questioni tecniche connesse, di natura non prettamente giuridica, Vi segnaliamo che il M.I. ha pubblicato le “istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021” visionabili al link https://miur.gov.it/documents/20182/1861613/Allegato+A+Istruzioni+Operative+nomine+2020_2021.pdf/0a5b1af5-fd3f-9711-2977-dba2891bfedb?t=15970655964716 che Vi invitiamo a leggere attentamente.
Secondo quanto disposto dall’art. 399 del T.U. l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami e di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
La decadenza, pertanto, non è immediata, ma successiva al superamento dell’anno di prova.
Tale disposizione, a nostro avviso, non può ritenersi estensibile anche a chi prenderà il ruolo con riserva, in quanto la situazione di costoro non è stabile e definita ma legata, appunto, alla definizione del giudizio pendente.
Riteniamo che trattasi di un scelta molto personale a cui il legale non può e non vuole sostituirsi. Quel che possiamo asserire è l’illegittimità della norma anche da un punto di vista costituzionale che impone un diverso comportamento a livello amministrativo e, dunque, l’impugnabilità, nelle more dell’anno di prova, della nota del M.I. datata 11 agosto 2020, delle note applicative e di tutta la normativa connessa e consequenziale. Riteniamo altresì che il giudizio, quanto meno a livello cautelare, si possa definire proprio durante l’anno di prova, ma è chiaro che vi è un buon margine di aleatorietà considerando le sentenze di rigetto che stanno giungendo a seguito delle due sentenze dell’Adunanza Plenaria.
A differenza di quanto ritenuto dal Ministero, a nostro modo di vedere l’eventuale ottenimento del ruolo da GAE, in quanto con riserva, non fa venir meno l’ammissione nelle altre graduatorie se non, anche in tal caso, con riserva. Del resto, sempre a differenza di quanto sostiene il M.I., ci pare che non si possa prescindere nell’interpretazione della normativa dalla circostanza per cui tutti i ricorrenti entrati di ruolo con riserva, superando il periodo di prova, abbiano partecipato e siano inseriti nelle graduatorie del concorso straordinario senza problemi; dunque a maggior ragione al fine di evitare una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, anche sub specie di disparità di trattamento, si impone una lettura costituzionalmente orientata della normativa che consenta la permanenza in graduatoria per coloro che accettino il ruolo da GAE.
Sul punto lo studio legale ha redatto apposite osservazioni al link Osservazioni dello Studio Legale sugli eventuali "depennamenti" in caso di accettazione del ruolo con riserva e avviato un’apposita azione rinvenibile al link Diploma magistrale e attribuzione dei ruoli: ricorso avverso la decadenza dalle Graduatorie per la stipulazione di contratti, per cui Vi invitiamo a compilare il form senza alcun vincolo.
No, la decadenza (comunque non immediata) non è prevista per graduatorie di merito dei concorsi ordinari, ma solo per G.I., G.P.S. e GMRE.
No, la disposizione decorre dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021, quindi non tocca tutte le posizioni degli insegnanti che hanno ottenuto il ruolo negli anni passati. Questa, a nostro avviso è un ulteriore profilo di illegittimità; ne deriva che coloro che hanno da poco superato l’anno di prova o sono in procinto di superarlo, non saranno interessati dalla decadenza dalle altre graduatorie valide per l’immissione in ruolo.
A nostro avviso no, in quanto l’immissione in ruolo decorre dall’a.s. 2019/2020, come precisato anche nelle istruzioni operative pubblicate dal M.I. e visionabili al link https://miur.gov.it/documents/20182/1861613/Allegato+A+Istruzioni+Operative+nomine+2020_2021.pdf/0a5b1af5-fd3f-9711-2977-dba2891bfedb?t=15970655964716
No, la rinuncia al ruolo comporta la decadenza immediata solo dalla relativa e specifica graduatoria e per il solo posto/classe di concorso a cui si è rinunciato. Ciò vuol dire che, ad esempio, se si è inseriti in graduatoria per “primaria comune” e “primaria sostegno” e si rinuncia al ruolo per “primaria sostegno” si permarrà in graduatoria per “primaria comune”; se si è inseriti sia in GAE che in GPS per “primaria comune” e si rinuncia all’incarico da GAE, si decadrà dalle GAE per la sola classe “primaria comune” ma si permarrà, per la medesima classe, nelle GPS, e così via.
In questo caso è più conveniente stipulare il contratto a tempo indeterminato da concorso straordinario considerando che si tratterebbe di un incarico senza alcuna riserva.
Si, non vi è alcuna preclusione, anche qualora la nomina dovesse intervenire per la medesima classe di concorso e in tal caso consigliamo di accettare il ruolo senza riserva dal concorso straordinario o ordinario.
Il problema si pone nel momento in cui oggi giunge la possibilità di prendere un ruolo che scaturisce da una vicenda processuale e si è nella graduatoria del concorso straordinario, ma non si è prossimi alla chiamata. In tal caso la scelta è personale ma è bene che Voi sappiate che l’operatività della decadenza si applicherà dal momento del superamento dell’anno di prova, quindi non immediatamente e che, nelle more, essendo avvocati, l’unica possibilità che Vi possiamo riportare è quella di ricorrere contro queste statuizioni, a nostro avviso illegittime. Riteniamo altresì che, nelle more dell’anno di prova, si possa giungere al pronunciamento quanto meno cautelare del TAR o del Consiglio di Stato.
Il contratto, per effetto della cancellazione dalle GAE, sarà convertito da tempo indeterminato a tempo determinato qualora il provvedimento di depennamento interverrà dopo almeno venti giorni dall’inizio dell’anno scolastico. Pertanto, se ad esempio il decreto di depennamento dalle GAE da parte dell’USP dovesse intervenire in data 10 ottobre 2020, il rapporto non potrà essere risolto definitivamente ma dovrà essere trasformato con l’apposizione della scadenza al 30 giugno, la stessa cosa avverrà con i contratti a tempo determinato con scadenza al 31 agosto.
No, il provvedimento riguarderà solo le GAE e la I fascia delle G.I., la posizione rimarrà inalterata per le altre graduatorie.
Studio legale Avvocato Michele Bonetti
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