L’istanza di ricostruzione carriera è riservata al personale assunto con contratto a tempo indeterminato nella scuola pubblica e che ha superato l’anno di prova ed è utile ai fini dell’inquadramento del dipendente nel corretto scaglione stipendiale.
In altri termini, con la ricostruzione della carriera, il docente può godere di benefici economici e giuridici (come il punteggio) in base ai servizi prestati prima dell’immissione in ruolo, “ricostruendo” appunto la pregressa carriera.
La normativa nazionale, infatti, prevede – all’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 – la possibilità per il personale precario, una volta ottenuta l’immissione in ruolo, di vedersi riconosciuto, a domanda, il servizio pre-ruolo; tuttavia, tale disposizione consente, come anticipato, un riconoscimento solo parziale del servizio (per i primi quattro anni per intero; solo dei 2/3 dell’ulteriore servizio), con una penalizzazione nella progressione stipendiale, basata sui cosiddetti “scatti di anzianità”.
Recentemente la Corte di Cassazione – IV Sezione Lavoro, con le sentenze nn. 31149 e 31150, ha affermato che il personale scolastico che ha svolto servizio nel periodo antecedente all’ingresso in ruolo (precariato scolastico pre-ruolo), ha diritto a vedersi riconoscere ai fini giuridici ed economici per intero tutto il periodo del precariato, compreso quello dopo il quarto anno.
In particolare i Giudici hanno tenuto conto di quanto previsto dalla clausola 4 della direttiva UE n. 70/99, che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il personale di ruolo e precario – ed hanno sancito la disapplicazione degli articoli 485 e 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, i quali illegittimamente, riducono di un terzo i servizi svolti dai precari.
L’agere del Ministero è dunque considerato in aperto contrasto con le direttive comunitarie che impongono la non discriminazione tra il servizio a tempo determinato (che solitamente avviene con il meccanismo della reiterazione dei contratti) e quello svolto dal personale di ruolo.
Lo studio legale reputando la questione fondata ha deciso di incardinare i giudizi al fine di tutelare i diritti dei docenti individuando le seguenti tre tipologie di ricorso:
1) Da un lato il Ministero, al fine di adeguare la classe stipendiale del docente, nel caso in cui l’anno di prova sia stato superato e poi convalidato con il ruolo successivamente acquisito da concorso straordinario, non riconosce il servizio pregresso prestato, richiedendo, di contro, che la decorrenza del computo avvenga dalla data dell’effettivo ruolo conseguito con la partecipazione alla procedura concorsuale.
2) Dall’altro, in alcune regioni, ai docenti immessi in ruolo con riserva, dunque che abbiano stipulato un contratto a tempo indeterminato in forza di un titolo giudiziale, l’Amministrazione riconosce tali anni di servizio svolto come pre ruolo e non invece come servizio effettivo di ruolo.
3) Infine, a coloro che hanno effettuato – nella scuola statale – almeno 180 giorni di servizio per anno scolastico o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale prima della stipula del contratto a tempo indeterminato, il Ministero dell’Istruzione riconosce integralmente il servizio pre-ruolo prestato nei primi 4 anni. Di contro, il restante servizio, decorrente dal 5° anno, è riconosciuto soltanto nella misura dei 2/3 ai fini giuridici ed 1/3 ai fini economici.