Lo Studio Legale Bonetti e Delia sta predisponendo delle nuove azioni giudiziali volte alla tutela dei soggetti esclusi dalla prova preselettiva del concorso DSGA, a fronte delle prime incongruenze riscontrate dai candidati dopo la pubblicazione degli esiti.
Lo studio intende incardinare tre diverse tipologie di ricorsi:
A. Esclusi con punteggio superiore ad altri candidati ammessi in altre Regioni.
In base ai primi esiti della prova preselettiva, si riscontra che la soglia minima di ammissione al suddetto concorso varia profondamente da Regione a Regione.
Ad esempio, nel Lazio il punteggio minimo di ammissione è stato di 83, in Sardegna è pari ad 86, in Sicilia addirittura 93 e tale circostanza, a fronte di un test uguale per tutti, provoca un’illegittima discriminazione che comporta la paradossale e irrazionale esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio molto alto rispetto a soggetti che con un punteggio di gran lunga più basso sono stati ammessi alla prova successiva.
La scelta dei futuri Dirigenti Amministrativi Scolastici non è basata su criteri meritocratici ma solo alla circostanza fortuita di aver scelto una Regione anziché un’altra.
Pertanto, chi grazie al suo punteggio sarebbe rientrato in altra Regione può aderire al ricorso A).
B. Esclusi con punteggio superiore a 60.
Il Bando prevede l’ammissione alla successiva prova scritta per un numero di candidati pari al triplo dei posti disponibili e non consente l’accesso a tutti quei soggetti che hanno conseguito un punteggio finale pari a 60/100.
Riteniamo che tale previsione sia altamente pregiudizievole considerando che il succitato punteggio supera di gran lunga la mera soglia di sufficienza.
Chi ha conseguito un punteggio di almeno 60 può aderire al ricorso B.
C. Esclusi che nella loro regione di concorso rientrano nella soglia pari a 3 volte anziché 4 dei posti banditi.
La soglia pari a tre volte il numero dei posti appare illegittima non solo in astratto con riguardo alla sufficienza ma anche rispetto al bando stesso.
L’Amministrazione infatti è consapevole che la prova preselettiva serve solo a scremare tanto che vi avrebbe provveduto solo eccezionalmente a fronte di molti pretendenti.
Il bando, infatti, prevede che si proceda alla prova preselettiva se il numero dei candidati partecipanti in regione supera le quattro volte il numero dei posti banditi.
In Sicilia, ad esempio, con 75 posti banditi se i candidati fossero stati 299 non si sarebbe proceduto a prova preselettiva.
Irragionevole, allora, che solo perchè si sono presentati più candidati e si sia attivata la procedura preselettiva la si usi come ulteriore metodo di selezione ammettendo, ora, solo sino a tre volte il numero dei posti banditi.