Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’Ateneo torinese volto ad impedire l’iscrizione al terzo anno del corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Nel caso sottoposto al Giudice Amministrativo la ricorrente aveva presentato domanda per il trasferimento ad anni successivi al primo, essendo già studentessa presso un altro Ateneo italiano ed in virtù di apposita procedura bandita dall’Università degli Studi di Torino.
L’Ateneo decideva autonomamente e senza che la studentessa ne avesse fatto esplicita richiesta di far concorrere la studentessa solo sul quarto anno mediante un’abbreviazione di carriera, impedendogli di concorrere sui posti disponibili per il terzo anno, rigettando di fatto la propria domanda di iscrizione.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso motivando circa la necessità che le abbreviazioni di carriera o altri strumenti a disposizione degli studenti siano utilizzati a loro esclusivo vantaggio, altrimenti l’utilizzo illegittimo dell’istituto premiale conduce all’effetto contrario di escludere un potenziale studente meritevole.
“La studentessa aveva presentato domanda di iscrizione al terzo anno, a cui aveva diritto in virtù dei crediti e della carriera in suo possesso”. Questo il commento alla sentenza dell’Avv. Michele Bonetti, founder dello Studio legale Bonetti&Delia, il quale prosegue sottolineando che “il Collegio giudicante, investito della decisione, ha condiviso i motivi di ricorso ed ha ammesso la ricorrente in sovrannumero presso il corso di laure a numero chiuso presso l’Ateneo torinese”.
Nel caso di specie la studentessa, già ammessa in via cautelare alla luce degli evidenti profili di fondatezza e di urgenza, ha visto sciogliere ogni tipo di riserva alla propria immatricolazione e potrà proseguire gli studi di Odontoiatria nella sede ambita.