Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta contro l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris in relazione alla validità del diploma universitario per interpreti e traduttori conseguito prima del 2000 ai fini dell’insegnamento.
Secondo il Collegio il titolo posseduto dalla docente, istituito con D.M. 11 novembre 1993 e rilasciato in un periodo in cui non esistevano ancora lauree magistrali o quadriennali specifiche in interpretariato e traduzione, rappresenta titolo idoneo per l’accesso alle classi di concorso linguistiche, diversamente da quanto erroneamente affermato dal MIM.
Secondo il Consiglio di Stato, il dato dirimente non sarebbe la durata complessiva del corso di studi in termini di ciclo universitario, bensì la coerenza e la struttura degli insegnamenti effettivamente seguiti, da valutare alla luce del principio di tutela dell’affidamento e di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di settore.
Il provvedimento cautelare si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a salvaguardare le posizioni giuridiche formatesi sotto la vigenza di discipline precedenti, evitando che le successive riforme dell’ordinamento universitario e scolastico producano effetti irragionevolmente penalizzanti su titoli che, al momento del loro conseguimento, erano pienamente riconosciuti dall’ordinamento.
«La decisione conferma che i titoli conseguiti sotto la vigenza di una disciplina che li riconosceva come idonei all’insegnamento non possono essere automaticamente svalutati dalle successive riforme dell’ordinamento», commenta l’Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato la causa. «Si tratta di un principio di civiltà giuridica, fondato sulla tutela dell’affidamento e sulla certezza del diritto, che impone all’Amministrazione di valutare i percorsi formativi nel loro contesto storico e normativo, senza penalizzare chi ha conseguito legittimamente il proprio titolo in un quadro regolatorio diverso da quello attuale».
