Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello del MIUR proposto avverso i provvedimenti del T.A.R. Lazio che aveva accolto il ricorso degli Avvocati MICHELE BONETTI e SANTI DELIA e ordinato al Ministero di consentire ai nostri medici di rinunciare ai contratti aggiuntivi regionali e permanere in graduatoria nelle varie ed ulteriori scelte di opzione e di scuola.
Il T.A.R. aveva accolto il ricorso ritenendo che “sussiste il pregiudizio del danno grave e irreparabile ove l’amministrazione non consentisse al ricorrente di rinunciare alle sedi e alle scuole in ricorso indicate e che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, prevale quello di parte ricorrente a potersi reiscrivere in posizione di attesa nelle graduatorie di Malattie dell'apparato cardiovascolare e in posizione di prenotato in quella di Pediatria”.
Nonostante l'ordine del T.A.R. il MIUR negava il reinserimento e subiva una nuova condanna non potendosi "invocare il difetto di interesse del ricorrente, posto che pertiene a una insindacabile sfera individuale valutare quale sia l'opportunità preferibile in relazione al percorso universitario da seguire". Stante la posizione del MIUR il T.A.R. ha commissariato il MIUR "nominando in difetto di puntuale esecuzione fin d'ora quale commissario ad acta il prefetto di Roma o funzionario da questi delegato che provvederà nei 15 giorni successivi".
T.A.R. e Consiglio di Stato hanno dunque superato le incertezze interpretative a cui sono sottoposti i giovani medici da una lex specialis poco chiara circa le modalità per accedere ai contratti aggiuntivi spesso differenziata da Regione a Regione e senza possibilità di comprendere compiutamente i limiti effettivi di reddito per accedervi e i vincoli successivi alla stipula del contratto sullo svolgimento del periodo di specializzazione.
I nostri ricorrenti potranno ora iscriversi alla scuola prescelta in virtù dell'effettivo merito dimostrato durante il concorso.